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Il falso scandalo delle dichiarazioni on line
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{gabriele}
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MessaggioInviato: 03 Mag 2008 15:50    Oggetto: Che ridere Rispondi citando

Berlusconi proibirà il p2p dei redditi :-)

come vietare ai conigli di riprodursi
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PRENCEPAT
Semidio
Semidio


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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 05:47    Oggetto: Rispondi citando

Ciao

Carissimi Italiani,
di cosa avete paura?
Bene se pubblicano i redditi, così potremo iniziare a fare ciò che non fa la burocrazia indolente.
Spiego meglio il concetto:
Io leggo che il mio vicino (si fa per dire) il sig. Tizietti, che vive in quella bellissima villa centostanze ventibagni, colf controcolf autista ecc Mercedes BMV Ferrari ecc, e scopro che denuncia ......nulla.....perché risulta disoccupato, e a carico della madre vedova pensionata, che guardacaso vive con lui nella villa megagalatica....

Cosa faccio io? Prendo il telefono e chiamo la finanza, i Carabinieri, la Polizia, la protezione civile la crocerossa......
Non ditemi "spione", perché questo è il dovere di ogni buon cittadino onesto: denunciare un reato quando lo si vede compiere.

E...sì..che lo voglio vedere punito .... perché quel "gentiluomo" evadendo le tasse, mi crea un danno notevole. Io me le vedo prendere dalla pensione, lui fa la bella vita perché magari ha qualche amico in alto che lo protegge da eventuali verifiche....

Non pensate che sia una favoletta, ho visto io persone così, ritirare i soldi (che di diritto spettano a chi ha redditi da fame) dell'aiuto per il fitto.
Spiegazione: Non risulta abbiano redditi....vivono in affitto, e la casa, a nome di qualche parente l'affittano magari a studenti o ad extracomunitari.
Questo lo fanno quando non "fingono" di vivere in un luogo in cui hanno solo sulla carta la residenza ed il domicilio, ed in realtà abitano in altri luoghi più confortevoli, magari la casa intestata al nipotino di due anni......

E' bene che si faccia chiarezza in quest'italia, controllando il TENORE DI VITA DEI CITTADINI, e se Silvietto questo non lo farà, penso che l'aria della nostra isola potrebbe cominciare a fargli male.......

Ad esempio, le banche di chi sono?
Si conoscono i reali proprietari?
Benissimo tassiamoli ben bene, e controlliamo che le finanziarie non facciano capo a loro.
Si perché spessissimo le inventano per evitare le direttive della Banca D'Italia.....

Troppi furbi, in Italia....
Basta...Ora Basta.....Ne ho le pa...e piene di pagare per cgi non fa un C...o da mattina a sera.
E' vergognoso un paese nel quale la giustizia va al rallentatore o fa "errori" come quelli di questi giorni, mettendo in libertà assassini e stupratori. Mandiamo a casa i troppi burocrati e snelliamo il sistema.
La galera dev'essere rigida per tutti i delinquenti.
Cos'è, io devo fare sacrifici e loro comodamente con ottimo vitto alloggio e svaghi gratis? Ma non ditemi che sono privati della libertà........

Io son peggio che prigioniero, perchè senza denaro non mi posso muovere da nessuna parte.
Ed in più con la differenza che io pago perchè loro mangino senza far nulla, mentre io ho lavorato una vita, per non....mangiare!

Bene....per concludere:
Tutti i redditi a disposizione di tutti, tanto i delinquenti (in primis la Mafia sanno tutto e più di tutto)
Chi va a derubare i poveracci sono i delinquenti tossici, che non hanno la lucidità dei professionisti.

Furibondo Furibondo Ray
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Dick48
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 08:52    Oggetto: Rispondi citando

Sono un pensionato, e ovviamente non ho nulla contro la pubblicazione dei redditi, però se è vero che c'e anche la data di nascita e il codice fiscale, questo non va bene.
Infatti questi dati sono quelli che vengono chiesti per confermare un pagamento con carta di credito, o ingressi in banche via internet, per accedere a fatture e tabulati telecom, enel, ecc...e dulcis in fundo per farsi dare i codici dall'Inps e far accreditare la pensione sul conto del truffatore.
Possibile che tutti pensino solo a soddisfare (o aumentare) la propria invidia o pur di dar contro a Berlusconi, ipotizzare cosa potrebbe fare ?
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 09:34    Oggetto: Rispondi citando

Dick48 ha scritto:
però se è vero che c'e anche la data di nascita e il codice fiscale, questo non va bene.
Quella c'è anche su qualunque scontrino fiscale di ogni attività intesata ad una persona fisica.

Ad es. su quelli della panetteria vicina a casa mia c'è scritto "Panetteria Xyz , di Tizia Caia C.F. codice fiscale"

Nessuno ha mai gridato allo scandalo (Eppure qualcuno potrebbe ottenere informazioni tipo "Ma se questo è il codice fiscale, questo è l'anno di nascita, vuol dire che ha quasi 60 anni, altro che poco più di 50 come dice!")
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guardianodelfaro
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 10:15    Oggetto: Rispondi citando

Certo che i dati dichiarati sono veramente "strani".
Vedevo...ehm ehm...ho sentito dire che nel 2005 il calciatore + pagato d'Italia ha dichiarato 3 milioni di euro + del suo presidente (il più filantropo d'Italia), ma non facciamo nomi.
Oppure un notissimo e apprezzatissimo cantante italiano che ha dichiarato un reddito da impiegato qualunque.
Stilisti noti in tutto il mondo che dovrebbero chiudere stando al loro dichiarato.
Uno dei maggiori costruttori italiani dichiarare quanto il valore di 4 trilocali di una grossa città
Etc etc etc.

E' anche vero che se questi dati erano già noti, chi è tenuto a verificarli avrà sicuramente messo in moto le macchine della giustizia, spero.
Magari nel frattempo queste situazioni "anomale" si saranno risolte tute o con un chiarimento o con delle sanzioni, spero.
Mah.... Think
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{Renato}
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 15:36    Oggetto: e poi si parla di "Paese normale"! Rispondi citando

Si parla tanto di Paese normale, come l'Italia vorrebbe essere e poi si censurano questi dati! Se vogliamo che tutti paghino le tasse questo deve essere il primo passo, la prima trasparenza; la questione dei sequestri è una balla, come se la malavita non riuscisse a sapere chi è ricco e chi no, ben prima dell'agenzia delle entrate! Tra l'altro i dati dei maggiori contribuenti vengono pubblicati, credo per legge, da ogni comune...
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giove77
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 16:24    Oggetto: Rispondi citando

A proposito di questo articolo:
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=7431
in cui si sostiene:
«Ipotizziamo pure che il Gip individui nella decisione dell'Agenzia delle Entrate di pubblicare on line dati che già erano a disposizione del pubblico, sia pure in forma disaggregata e solo cartacea, un illecito grave come la violazione della privacy. A questo punto, visto che si tratta di una decisione di un sottosegretario con funzioni di ministro come Visco, il reato sarebbe di competenza del Tribunale dei Ministri; soltanto dopo una decisione del Tribunale in senso positivo si celebrerebbe un processo, e soltanto al termine - se ci fosse una sentenza di condanna - verrebbe stabilito che pubblicare i redditi è illecito. Per ora invece c'è soltanto un invito (si badi bene, non è una proibizione esplicita e formale) da parte del Garante a non diffondere i dati che l'Agenzia delle Entrate aveva pubblicato: quindi non si capisce perché secondo alcuni scaricarli da Internet sarebbe già vietato. »

La natura di reato della diffusione via web di questi dati non deriva dalla decisione del garante della privacy o da una sentenza di tribunale, ma dalla normativa vigente. Quindi chi li diffonde commette reato in base alla normativa attualmente vigente e il divieto riguarda chiunque dei dati sia entrato in possesso. Inoltre l?art. 15 del Codice privacy prevede la risarcibilità dei danni cagionati per effetto del trattamento: ?Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11?.
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giove77
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 16:27    Oggetto: Rispondi citando

Riporto dei passi ripresi dall'esposto del codacons, perchè penso che sia utile per tutti capire il rischio che si corre a diffondere sta roba.


---

Legge 241/90 in tema di diritto di trasparenza e diritto di accesso.

L?art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso), comma 6, lette. d) afferma espressamente il principio di esclusione del diritto di accesso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all?amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
L?art. 24, letto ed interpretato anche alla luce del D.P.R. 184/2006, dunque, esclude tale diritto di accesso ?conoscitivo? se non ai fini di tutela dei propri diritti.
La dottrina e la giurisprudenza ribadiscono che il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso[2].

[2] ??l'interesse giuridicamente tutelato deve essere caratterizzato dal requisito dell'attualità mentre il requisito della concretezza, già presente nell'articolo 2 del Dpr n. 352/1992, è stato definito dalla giurisprudenza sulla base della serietà e meritevolezza della domanda che non deve essere né emulativa né riconducibile a mera curiosità.
Ulteriore qualificazione dell'interesse è poi data dal fatto che esso deve essere diretto; sul punto, si segnalano le pronunce giurisprudenziali interpretative del requisito della personalità ex Dpr n. 352/1992, secondo cui l'interesse deve essere ricollegabile all'istante da uno specifico nesso rispetto ai documenti richiesti, ovvero consista in una posizione legittimante che valga a differenziarlo dalla generalità dei consociati e da coloro che possano dirsi interessati all'attività del soggetto pubblico.
L'interesse personale, inoltre, deve trovare posto entro l'ambito dei valori riconosciuti dall'ordinamento e deve essere giuridicamente protetto, ma soprattutto deve essere concreto, non caratterizzato da un eccessivo grado di astrazione e sempre collegato a situazioni giuridicamente rilevanti?.? (Dalla L. n. 241/1990 al Dpr 184/2006 - La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi in ambito tributario (1), di Michela Casarsa, da FiscoOggi, notiziario Fiscale dell?Agenzia delle Entrate del 26/09/2006

La mera curiosità di sapere quanto abbiano dichiarato al fisco i contribuenti, dunque, non po? essere considerata meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento giuridico né può giustificare la compressione di diritti fondamentali come quello alla privacy.


E? palese la differenza tra trasparenza, pubblicità, comunicazione e diffusione dei dati personali.
L?accessibilità in modo indiscriminato ai dati personali dei contribuenti non può essere considerata conforme ai principi del Codice privacy.
Tali dati, infine, oltre ad essere determinati anche in relazione al trattamento di dati sensibili (è noto che nel dato sulle spese defalcate dall'imponibile sono comprese anche le spese per cure sanitarie, ricoveri ospedalieri, medicine per curare gravi patologie come aids o tumori) potrebbero rappresentare in modo parziale e non corretto la persona del contribuente. Una persona, infatti, potrebbe aver ?denunciato poco? al Fisco perché in quell'anno è stato ricoverato 10 mesi in ospedale e non aver prodotto reddito, mentre rischia di essere considerato evasore fiscale senza esserlo.

- L?art. 15 del Codice privacy prevede la risarcibilità dei danni cagionati per effetto del trattamento:
?Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11?. E? evidente che la illegittima pubblicazione su internet di dati personali può cagionare danni patrimoniali e non patrimoniali, da valutarsi anche in relazione al lasso temporale durante il quale gli stessi sono accessibili in modo indiscriminato a tutti gli utenti del web.
Si ritiene opportuno segnalare la giurisprudenza che nel tempo si è formata sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, anche da parte dell?Ill.mo Tribunale civile di Roma: la prima sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano il 13 aprile 2000 (in Diritto dell'informazione e dell'informatica 2/2000, pag. 371), ?la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi essenziali del dato anagrafico (della residenza integra i presupposti di un trattamento non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta? (nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato liquidato in 10 milioni delle vecchie lire). Il Tribunale di Roma, 22 novembre 2002 (in Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 525) ?può dirsi risarcibile anche il danno non patrimoniale derivante dalla illecita riproduzione dell'immagine altrui, ritenendosi tale illiceità concretata sia con riferimento alla mancanza di consenso ed all'assenza delle eventuali condizioni che consentano dì prescindervi dettate dalla legge 675/1996, sia con riguardo alla violazione del diritto all'immagine ex articolo 96 legge d'autore? (e nella fattispecie uno dei due convenuti è stato condannato ad euro 20.000, l'altro ad euro 10.000); il Tribunale di Roma, 12 dicembre 2002 (in Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 529) ?ai fini della concreta determinazione deve considerarsi la qualità del danneggiato e le negative conseguenze sul piano psicologico personale e del proprio ambiente? (e nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato liquidato nella misura di euro 25.823); sempre il Tribunale di Roma, 10 gennaio 2003 (in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 532) ?le generalità del Signor ...e l'indicazione del suo indirizzo, indubbiamente qualificabili come dati personali, rappresentavano particolari non indispensabili ai sensi dell'articolo 25 della legge 675/1996, la cui omissione non avrebbe in alcun modo leso il diritto del pubblico ad una corretta informazione dal fatto di cronaca? (e nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato quantificato in euro 10.000); nuovamente il Tribunale di Roma, 23 febbraio 2003 (in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 534) ?è proprio dalla non sovrapponibilità dell?area di pertinenza della riservatezza a quella della reputazione che sorge l?esigenza della tutela ad hoc: possono esserci fatti che non incidono sull?apprezzamento di una persona ma che, nondimeno, comportano l?invasione della sua sfera di riserbo ? uno degli effetti innovativi della legge 675/1996 va ravvisato proprio nella previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di lesione del diritto alla riservatezza, da valutare con criteri equitativi? (e nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato liquidato in euro 15.000)? Massime raccolte nel Codice della privacy, Il Sole 24 ore, 2004, pag. 137.

- Gli articoli 167 e seguenti del Codice penale stabiliscono le pene per il trattamento illecito di dati personali.
L?art. 167, in particolare, afferma che ?Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18[1], 19[2], 23, 123, 126 e 130, ovvero
in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.?
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 16:28    Oggetto: Rispondi citando

Mi chiedo a cosa stava pensando Visco.
Ok che quest'ultimo governo comunista è durato poco, ma deve sfogarsi su noi italiani facendo quest'ultimo danno?
Voleva farsi ricordare?
che gente.

edit by bdoriano: evitiamo i commenti offensivi, grazie.
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{Monica}
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 16:32    Oggetto: Redditi on line... Rispondi citando

Tutte chiacchiere la mafia, la sicuraezza ecc in realtà è solo la voglia di non far sapere i fatti propri..privacy o altro???
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 16:50    Oggetto: Rispondi citando

Mah... io mi domando piuttosto come qualcuno possa pensare che una simile diffusione dei dati sui redditi sia equa, ridistributiva o "di sinistra" e non serva invece a rafforzare il giudizio sociale basato sulla scala del reddito, a offrire ai venditori di beni e servizi di lusso un bel quadro del mercato disponibile, per non parlare di scelte discriminatorie a danno di chi risulta povero. Quanto a combattere l'evasione non serve a nulla perchè sono dati già in mano al solo che li può analizzare: il fisco. Forse farà persino aumentare gli evasori totali.
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guardianodelfaro
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:08    Oggetto: Rispondi citando

Stavo osservando che il sito dell'Agenzia delle entrate parla di "elenchi telematici", come da definizione dell'art. 69 del Dpr 600 del 1973 e dell?art. 66 bis del Dpr 633 del 1972.
Il sito del Garante invece, che è molto più al passo con i tempi e le tecnologie, parla di "condivisione dei dati in Internet".

Ne deduco che la distribuzione tramite cd ROM o chiavetta USB sia una pratica ammessa Think
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:18    Oggetto: Rispondi citando

guardianodelfaro ha scritto:
Stavo osservando che il sito dell'Agenzia delle entrate parla di "elenchi telematici", come da definizione dell'art. 69 del Dpr 600 del 1973 e dell?art. 66 bis del Dpr 633 del 1972.
Il sito del Garante invece, che è molto più al passo con i tempi e le tecnologie, parla di "condivisione dei dati in Internet".

Ne deduco che la distribuzione tramite cd ROM o chiavetta USB sia una pratica ammessa Think


Non credo proprio... Le uniche modalità di diffusione ammesse sono quelle indicate dalla legge, fatte da soggetti pubblici e con controllo dell'accesso.
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:26    Oggetto: Rispondi citando

E i quotidiani come Libero che in questi giorni pubblicano decine e decine di pagine di elenchi?
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:26    Oggetto: Rispondi citando

Presumo che tutti quelli che hanno sempre sostenuto di essere favorevoli alla pubblicazione di questi dati su Internet, ora per coerenza NON chiedano il rimborso, magari utilizzando il modulo messo on-line dal Codacons o da altre associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori.

Riporto dal sito del Messaggero:

"Il Codacons ha presentato una denuncia contro il viceministro per l'Economia, Vincenzo Visco presso 104 Procure della Repubblica «per violazione della legge sulla privacy». Secondo il presidente Carlo Rienzi l'articolo 24 della legge 15 del 2005 «vieta espressamente la diffusione delle denunce dei redditi dei contribuenti».
Preso d'assalto il modello messo online dall'associazione per avere tra 500 e 1.000 euro di risarcimento per ciascun contribuente la cui denuncia dei redditi sia stata messa sul web. Nella denuncia l'associazione chiede anche il sequestro dei dati dei contribuenti da chiunque detenuti, e che si proceda contro chi ne fa commercio vendendo questi dati, come previsto dal secondo comma dell'art. 167 del Codice Penale.
Non solo. In base all'art. 28 della Costituzione anche i consiglieri del viceministro Visco, spiega l'associazione, potranno essere citati in giudizio.

Moduli online anche da parte del sito dell'Adoc. Contribuenti.it diffonderà a mezzanotte la documentazione (due moduli, uno per la denuncia penale e l'altro per la denuncia civile, con cui si chiede un risarcimento danni di 500 euro) e assicura che lo «staff legale aiuterà, attraverso i call center, chi ne avrà bisogno a compilare il modulo».
Per l'Adiconsum, considerando il rischio di truffe basate sul furto di identità, è ora «indispensabile un appello da parte delle istituzioni ai vari motori di ricerca su internet e a tutti coloro che hanno registrato i dati dell'Agenzia delle Entrate ad evitare di rimettere in rete. Valuteremo la possibilità di chiedere i danni, se possibile attraverso un'azione civile contro la pubblica amministrazione» ha spiegato Paolo Landi, segretario generale dell'associazione."
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:27    Oggetto: Rispondi citando

zeussino ha scritto:
E i quotidiani come Libero che in questi giorni pubblicano decine e decine di pagine di elenchi?

Ma come dice il nome della testata.....è LIBERO......
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:54    Oggetto: Rispondi citando

Quindi se a violare le leggi e' un viceministro, nessun problema, quasi certamente resterà impunito; se invece lo fa uno sfigato con eMule, verrà multato per milioni di euro. Nihil novi sub sole.
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 17:58    Oggetto: Re: Roberto Speciale Rispondi citando

{Stefano} ha scritto:
Roberto Speciale, ex Comandante generale della Guardia di finanza, dice:[...]

Capito? Un comandante della GdF, che forse di evasione un poco se ne intende, dice che "non c'è alcuna utilità nel pubblicare on line i redditi degli italiani". Ma già, si vede che ha anche lui qualcosa da nascondere.


Ma scusa, dove hai vissuto fino all'altro giorno?
Roberto Speciale c'ha il dente avvelenato con Visco per i fatti dell'anno scorso... ovvio che alla prima occasione gli salti alla gola.
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 18:46    Oggetto: Rispondi citando

zeussino ha scritto:
E i quotidiani come Libero che in questi giorni pubblicano decine e decine di pagine di elenchi?


Sempre quanto afferma il codacons:
.... il Consiglio di Stato con numerose pronunce ha definito esattamente ciò che è lecito e ciò che non lo è nella materia in questione con decine di sentenze.

?Laddove si tratti di redditi di soggetti che in vario modo sono alimentati da danaro pubblico o comunque destinati a finalità pubbliche ? ha dichiarato Rienzi ? è sicuramente ammissibile l?accesso alla denuncia dei redditi e la sua pubblicazione . Ad esempio tutti i redditi degli addetti e dirigenti pubblici, compresi i componenti degli organi elettivi come Comuni, Regioni, Camera e Senato, pagati con danari dei cittadini sono accessibili a chi ne faccia richiesta. Lo stesso per i dirigenti degli enti pubblici, e delle società concessionarie come la RAI , Ferrovie, Acea, Poste e di qualsiasi altro ente che eroghi un servizio pubblico universale pagato dai cittadini o con una parte dei danari dei cittadini.?
?Ancora sono pubblicabili i redditi di soggetti dello spettacolo, della politica,dello sport, della società civile, la cui notorietà e rilevanza e interesse sociale ? ha aggiunto Rienzi- faccia scattare il diritto- dovere di cronaca , che , come è noto , costituisce un diritto costituzionale pari a quello della riservatezza, e quindi una esimente da reati e rende non punibile ciò che altrimenti lo sarebbe?.
?E altrettanto accessibili sono le denunce dei redditi quando esse servono al cittadino per difendersi in giudizio, come ad esempio il coniuge che intende fare causa all?altro coniuge ha diritto a vederne la denuncia dei redditi ai fini di ottenere dal Giudice uan giusta sentenza circa gli obblighi di mantenimento della famiglia.?
?In pratica ? ha concluso Rienzi ? chi vuole mettere il naso negli affari altrui deve avere un interesse qualificato e concreto, come stabilisce l?art. 25 della legge 241/90, e deve in ogni caso lasciare traccia della sua domanda di accesso e del suo interesse. Ciò anche ai fini della responsabilità che su di lui incombe ove il dato venga diffuso a terzi per sua colpa. E? invece sicuramente da escludersi la possibilità di pubblicare tutte le denunce dei redditi su internet in modo generalizzato, e ciò innanzitutto perchè tale pubblicazione non garantisce più né sui soggetti che ne vengono in possesso, né sul rispetto dei limiti temporali della pubblicità degli atti?
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MessaggioInviato: 04 Mag 2008 19:06    Oggetto: Rispondi

giove77 ha scritto:
Le uniche modalità di diffusione ammesse sono quelle indicate dalla legge, fatte da soggetti pubblici e con controllo dell'accesso.
La legge?!?!

Siamo nello stato in cui c'è il maggior numero di leggi al mondo, o giù di lì.

Molto improbabile che vi sia una solalegge al riguardo.

Leggi che spesso sono contraddittorie. Ad es. non puoi divulgare dati personali senza consenso, ma altre ti obbligano.
(es. se fai un incidente in auto contro la macchina di un'altra persona, devi portare la "dencuncia di sinistro - constatazione amichevole". E se l'altro non dà il pemesso -metti che era sull'auto dell'amante ...- che si fa?)

Esistono anche leggi che consentono, anzi obbligano, di dire che tizio e caio è malato , indicando con precisione la malattia (o presunta tale).


p.s. non parlaimo poi dei telegionari e trasmisisoni sportive (o pseudo tali) che diffondono dati sulle condizioni di ginocchi altrui.
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