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Garanzia, chi paga le spese di smontaggio?
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Autore Messaggio
Zeus News
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MessaggioInviato: 22 Giu 2011 09:04    Oggetto: Garanzia, chi paga le spese di smontaggio? Rispondi citando

Commenti all'articolo Garanzia, chi paga le spese di smontaggio?
La Corte Europea stabilisce chi deve pagare la rimozione dei beni difettosi ancora in garanzia e l'installazione dei nuovi.


Foto via Fotolia
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ingegnerino
Eroe
Eroe


Registrato: 11/10/05 10:49
Messaggi: 75

MessaggioInviato: 22 Giu 2011 18:49    Oggetto: Rispondi citando

ma chi vende non deve spendere cifre folli in risarcimenti: o ripara o sostituisce. Se il rimedio è troppo costoso risolve il contratto e ridà indietro i soldi
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Luko
Dio maturo
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Registrato: 07/05/09 11:35
Messaggi: 1001

MessaggioInviato: 22 Giu 2011 19:21    Oggetto: Rispondi citando

Questa roba è già in vigore da oggi?
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mda
Dio maturo
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Registrato: 01/11/06 09:39
Messaggi: 6648
Residenza: Figonia

MessaggioInviato: 22 Giu 2011 20:02    Oggetto: Rispondi citando

Luko ha scritto:
Questa roba è già in vigore da oggi?


Tecnicamente si in quanto sentenza.

Ciao
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ZaZa1210
Eroe in grazia degli dei
Eroe in grazia degli dei


Registrato: 04/04/11 15:04
Messaggi: 144

MessaggioInviato: 22 Giu 2011 23:25    Oggetto: Rispondi citando

mda ha scritto:
Luko ha scritto:
Questa roba è già in vigore da oggi?


Tecnicamente si in quanto sentenza.

Ciao


Eheh, quel "tecnicamente" frega sempre tutti...oppure "teoricamente"
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mda
Dio maturo
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Registrato: 01/11/06 09:39
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Residenza: Figonia

MessaggioInviato: 24 Giu 2011 01:38    Oggetto: Rispondi citando

ZaZa1210 ha scritto:
mda ha scritto:
Luko ha scritto:
Questa roba è già in vigore da oggi?

Tecnicamente si in quanto sentenza.
Ciao


Eheh, quel "tecnicamente" frega sempre tutti...oppure "teoricamente"


Dipende dal "ricevimento" .... Visto quanto ci capiscano i nostri ministri in fatto di leggi europee stiamo freschi!
Laughing

Ciao
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Gladiator
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Residenza: Purtroppo o per fortuna Italia

MessaggioInviato: 25 Giu 2011 14:30    Oggetto: Rispondi citando

mda ha scritto:
(...)
Dipende dal "ricevimento" .... Visto quanto ci capiscano i nostri ministri in fatto di leggi europee stiamo freschi!
Laughing

Ciao


Quanto ci capiscono o quanto ci vogliono capire? Think

Penso sia sostanzialmente diverso no? Wink
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mda
Dio maturo
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Registrato: 01/11/06 09:39
Messaggi: 6648
Residenza: Figonia

MessaggioInviato: 25 Giu 2011 19:02    Oggetto: Rispondi citando

Gladiator ha scritto:
mda ha scritto:
(...)
Dipende dal "ricevimento" .... Visto quanto ci capiscano i nostri ministri in fatto di leggi europee stiamo freschi!
Laughing

Ciao


Quanto ci capiscono o quanto ci vogliono capire? Think

Penso sia sostanzialmente diverso no? Wink


VERO! Laughing Laughing Laughing

Ciao
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anyfile
Semidio
Semidio


Registrato: 27/08/05 16:20
Messaggi: 408

MessaggioInviato: 26 Giu 2011 08:15    Oggetto: Rispondi citando

mda ha scritto:

Dipende dal "ricevimento" .... Visto quanto ci capiscano i nostri ministri in fatto di leggi europee stiamo freschi!
Laughing

Ciao


Ma in questo caso non c'è bisogno di recepimento.

Non ho ancora letto la sentenza (pertanto quello che dico ora prendetelo con il beneficio d'inventario ...)

La legge di recepimento serve quando una legge o direttiva europea demanda ai vari stati di emanare una legge.

In questo caso si tratta invece di una sentenza in cui la corte europea ha ritenuto che la direttiva già esistente porta ad una tale conclusione.

Ora non so se la direttiva europea in questione demandi o meno agli stati membri di stabilire i dettagli. Però anche ammesso che la richieda l'Italia ha sicuramente già fatto una tale legge (perché qui sto parlando della legge che recpisce la direttiva del 1999, non di una legge che recepisce la sentenza).

Qui allora potrebbe esserci il problema che la legge italiana potrebbe essere un po' diversa.

Ma anche se così fosse una persona potrebbe comunque portare in tribunale l'esisto di questa sentenza a proprio favore. Infatti il giudice ha l'obbligo di basarsi non solo sulle leggi italiane, ma anche sulle direttive europee qualora sanciscano un diritto generale.
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mda
Dio maturo
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Registrato: 01/11/06 09:39
Messaggi: 6648
Residenza: Figonia

MessaggioInviato: 27 Giu 2011 19:18    Oggetto: Rispondi citando

anyfile ha scritto:
mda ha scritto:

Dipende dal "ricevimento" .... Visto quanto ci capiscano i nostri ministri in fatto di leggi europee stiamo freschi!
Laughing

Ciao


Ma in questo caso non c'è bisogno di recepimento.

(...)


Giustissimo quello che scrivi! Infatti scrissi "ricevimento" e non "recepimento", nel senso goliardico che se ci capiscono qualcosa.
Wink

Ciao
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anyfile
Semidio
Semidio


Registrato: 27/08/05 16:20
Messaggi: 408

MessaggioInviato: 28 Giu 2011 09:57    Oggetto: Rispondi citando

Per chi volesse leggersi la sentenza metto qui un link alla versione in italiano
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 giugno 2011

Citazione:

«Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Art. 3, nn. 2 e 3 − Sostituzione del bene difettoso come unico rimedio − Bene difettoso già installato dal consumatore − Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo – Sproporzione assoluta – Conseguenze»

Nei procedimenti riuniti C‑65/09 e C‑87/09,


[...] omissis [...]

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

2) L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.


Si tratto della risposta ad una richiesta di interpretazione di una direttiva già esistente.[/url]
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OXO
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MessaggioInviato: 11 Lug 2011 15:34    Oggetto: Rispondi

Colgo l'occasione, sebbene con "leggero" ritardo, per confermare che la normativa è già stata recepita da tempo, io stesso ne ho beneficiato nel 2006: si tratta del cosidetto "Codice del Consumo" (Dlg 206 del 06/09/2005, qui un link a Wikipedia).

Citazione:
Il Codice è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo;
le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici;
la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
le associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia.

Il codice è strutturato in 6 parti:

parte I: si trovano la definizione generale e le nozioni di consumatore e professionista;
parte II: si trovano le disposizioni concernenti l'educazione del consumo, le informazioni che debbono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale;
parte III: si trovano le norme in materia contrattuale;
parte IV: si trovano la disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati ai difetti dei prodotti. Si trovano anche le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori con i professionisti;
parte V: si trovano le disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori;
parte VI: contiene tutta una serie di disposizioni finali tra cui l'art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo.


Detto questo, non c'è più niente da recepire in quanto la sentenza fa semplicemente giurisprudenza: nel mio caso il problema non si pose, si trattava di un DVD recorder (l'odiato e tuttora non conforme LG DStation75) quindi l'ho semplicemente riposto nella scatola e riconsegnato ad Euronics (la quale si è dimostrata disponibilissima: comprato ad Arezzo e restituito a Firenze), ma questa precisazione era necessaria per ribadire la completa tutela del consumatore (in particolare, entro i primi 6 mesi in cui vige la "supergaranzia" con onere della prova a carico del venditore/produttore e non del cliente finale) nei casi in cui la disinstallazione o la riconsegna del bene oggetto di garanzia sia particolarmente onerosa.

Tutto sommato, una delle migliori leggi partorite a livello europeo negli ultimi anni, se si esclude l'eccessivo coinvolgimento del venditore che in fin dei conti è un mero intermediario e non ha alcuna responsabilità riguardante il corretto e conforme funzionamento del prodotto.
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