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* Regolamentare i telefonini bloccati
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Autore Messaggio
Zeus News
Ospite





MessaggioInviato: 07 Set 2005 23:00    Oggetto: * Regolamentare i telefonini bloccati Rispondi citando

Commenti all'articolo Regolamentare i telefonini bloccati
Un'associazione dei consumatori chiede all'Authority di regolamentare il blocco dei telefonini, come quello praticato da 3.
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Tiziano Proni
Ospite





MessaggioInviato: 09 Set 2005 17:20    Oggetto: Ma basta saperlo Rispondi citando

Come in tutte le cose, è la carenza di informazione che può portare a conseguenze "pericolose", ancorchè involontarie.
Io non ho 3, non ho umts, non ho intenzione di avere umts e non l'avrò finchè non sarà l'unico metodo di trasmissione (lo sarà?). Non mi serve. Punto.
Ma se voglio risparmiare cento euro nell'acquisto di un videofonino e so che questo risparmio non mi consentirà un determinato tipo di utilizzo (con altre sim, es.), e lo accetto, non posso poi lamentarmi dopo.
Se decido di "vendere" la mia libertà di utilizzo per un determinato periodo (in fondo di questo si tratta) di un bene materiale, non vedo il perchè non lo possa fare.
In fondo la nostra libertà non la vendiamo quotidianamente quando guardiamo la televisione (che ci propina pubblicità non richiesta se vogliamo guardare un film o peggio) o in centomila altri casi?
Da quante cose non richieste siamo bombardati quotidianamente?
Certamente vado correttamente informato, in modo da poter scegliere il videofonino a prezzo intero senza vincoli se lo desidero.
Se non piacciono le clausole contrattuali non si compera.
Non credo possiamo scandalizzarci quando un bene/servizio proposto al consumatore segue corrette regole di mercato (leggi: mi informano / sono consapevole / decido in autonomia).
Regole di mercato che, qualora non tocchino diritti inaslienabili (non posso vendere un rene, of course) devono valere per il prosciutto dal salumiere come per il videofonino da un operatore.
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ufo1
Ospite





MessaggioInviato: 09 Set 2005 19:27    Oggetto: Conoscenza Rispondi citando

Il vero problema è che l'Autorithy, non sa assolutamente di cosa si stia parlando e non gli interessa avere notizie in più oltre a quelle avute dalle figure che Loro ritengono "informate"
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Filippo
Ospite





MessaggioInviato: 09 Set 2005 19:41    Oggetto: italiani brava gente Rispondi citando

Ha ragione 3.

L'offerta è quella, prendere o lasciare. Nessuno obbliga nessuno, ma dal monento che accetti un contratto lo devi rispettare. Che in altri paesi funzioni diversamente non me ne può fregare di meno: che se ne vadano a comprare telefoni in un altro paese.

Come sempre alcune associazioni dei consumatori cavalcano l'onda, con una dose di pupulismo veramente scandalosa.
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Ospite






MessaggioInviato: 09 Set 2005 23:10    Oggetto: 3 ha ragione solo... Rispondi citando

...con i telefonini in comodato d'uso ma ha torto se pensa di vendere una cosa sotto costo sfruttando clausole vessatorie x legare a se i clienti. Siamo in un mondo di libero mercato, come c'è il negoziante pronto a vendere una caramella a 1000 euro ugualmente può starci quello pronto a dare a 50 euro una TV al plasma. I supermercati da sempre giocano con gli sconti nella speranza che quello che ci rimettono, vendendo sottocosto una cosa, lo recuperano con un'altro prodotto opportunamente rialzato ma non possono obbligare alcun cliente a comprare entrambe le coseperchè loro vogliono guadagnarci per forza. Il rischio fa parte del gioco o lo si accetta o si salta.
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Filippo
Ospite





MessaggioInviato: 10 Set 2005 01:40    Oggetto: domanda Rispondi citando

> sfruttando clausole vessatorie

mi indichi cortesemente quali clausole sarebbero (codice civile alla mano) vessatorie?

sveglia, non fatevi intortare dalle associazioni di turno...
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Jeebo
Ospite





MessaggioInviato: 10 Set 2005 11:23    Oggetto: Accesso abusivo? ROTFL. Rispondi citando

Riprogrammare la flash del MIO TELEFONINO sarebbe 'accesso abusivo' ? Mi fanno ridere. Perderanno qualunque causa volessero intentare.
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Ospite






MessaggioInviato: 10 Set 2005 20:18    Oggetto: E se telefonassimo tutti molto meno? Rispondi citando

So che una frase del genere può sembrare una bestemmia in chiesa, ma vi garantisco che si vive benissimo anche con 2-3 telefonate alla settimana
( io per esempio sono ancora vivo e in perfetta salute )
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Ospite






MessaggioInviato: 11 Set 2005 00:38    Oggetto: La clausola vessatoria consiste Rispondi citando

nel bloccare un telefonino regolamente venduto e che quindi è oggetto di un passaggio di proprietà. Un oggetto una volta che ha cambiato proprietario non deve essere più legato in alcuna maniera a quello precedente e questo non ha più alcun diritto sopra. Caso completamente diverso se il telefonino è dato in affitto dietro pagamento di un canone, lì valgono tutte le regole di tre che è ancora a tutti gli effetti proprietaria del telefonino.
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daniele
Ospite





MessaggioInviato: 11 Set 2005 07:16    Oggetto: sono stati i primi Rispondi citando

ad offrire l'UMTS come servizio realmente funzionante in Italia. Ed hanno buone tariffe. Perciò la metà dei loro clienti si trova in Italia. Ma ora che gli altri gestori stanno recuperando si sentono un po' in difficoltà e cominciano i problemi.
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Filippo
Ospite





MessaggioInviato: 11 Set 2005 23:44    Oggetto: leggiamo il codice civile Rispondi citando

Capo XIV-bis del codice civile
dei contratti del Consumatore*
* Capo aggiunto dall'art.25, Legge 6 febbraio 1996, n.52,
in attuazione della direttiva 93/13/CEE
Art.1469-bis. Clausole vessatorie nel contratto
tra professionista e consumatore.

Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.


Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice civile.

Ripeto la domanda: mi indicate, CODICE CIVILE ALLA MANO, e non secondo l'opinione personale di qualcuno, dove si rileva la vessatorietà?
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Ospite






MessaggioInviato: 12 Set 2005 06:10    Oggetto: Rimborso??? Rispondi citando

Beh, sarà per questo che gli ex utenti 3 li chiamano POLLO-TRE!!! Comunque trovo già una "truffa" il fatto che sulle scatole vendute l'anno scorso ci sia scritto chiaramente che LO SBLOCCO SAREBBE AVVENUTO SU RICHIESTA DEL CLIENTE E GRATUITAMENTE DSALLA STESSA 3 TRASCORSI 12 MESI DALL'ACQUISTO DEL VIDEOFONINO... Adesso sul sito c'è scritto che devo pagare per averlo...chi protegge l'utente truffato in questa maniera???
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Edo
Ospite





MessaggioInviato: 12 Set 2005 08:30    Oggetto: Da domani una punto potrebbe costare solo... Rispondi citando

Con lo stesso ragionamento, domani la Fiat potrebbe decidere di vendere le sue auto a prezzo scontato a chi fa benza solo da un gestore....

Non capisco questo astio. Chi ha comprato sapeva benissimo. Prima o poi la pacchia finisce per tutti. Volete l'umts? O pagate uno stonfo o vi legate ad un gestore.
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paolo
Ospite





MessaggioInviato: 12 Set 2005 14:51    Oggetto: Rispondi citando

Quando ho comprato il nec e313 della tre sono stato attento a leggere tutte le clausole del contratto che ho firmato, e non ce n'era alcuna che limitasse la mia libertà di intervenire sul telefonino o che indicasse che avrei dovuto usare per forza schede tre, c'era semplicemente scritto sulla scatola che il telefonino non era sbloccabile, cosa che io sapevo essere falsa, quindi l'ho comprato.
Non so se successivamente le cose siano cambiate, ma io assolutamente non mi sento in torto.
In ogni caso io ci vedo una grossa vessatorietà in un contratto che ti vieta di fare quello che vuoi con un oggetto che è TUO.
Se è MIO allora ci faccio quello che mi pare...ivi compresa la possibilità di inserire altre schede o modificare il sw.
Secondo me dovrebbero cambiare il tipo di contratto, una cosa del tipo: io te lo lascio in comodato d'uso per tot anni ad un tot prezzo, durante i quali tu sei obbligato ad usare la mia scheda, dopodichè se non hai violato le mie disposizioni te lo regalo e ne fai quello che vuoi.
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amedeo
Ospite





MessaggioInviato: 12 Set 2005 15:08    Oggetto: Ipocrisia ? Rispondi citando

Franamente a me sembra abbastana ipocrita la pretesa di comprare il telefonino a prezzo stracciato, BEN SAPENDO delle condizioni poste da 3 e pretendendo poi di essere nel giusto sbloccandolo.
Nel momento in cui 3 si faccia furba e cambi semplicemente la clausola in 'te lo do in comodato d'uso per 1 anno, poi lo puoi riscattare per 10 euro', rimarrebbe legalmente proprietaria del telefonino, quindi legalmente autorizzata a vietare qualsiasi modifica per quel periodo. In tale caso com la metterebbero gli strenui difensori della liberta', che a me sembrano piu' vicini alla mentalita' del classico adagio italiano "il mondo e' dei piu' furbi" piuttosto che alla correttezza di rapporto fra venditore e fruitore ?
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Filippo
Ospite





MessaggioInviato: 12 Set 2005 16:15    Oggetto: interessante Rispondi citando

"sulle scatole vendute l'anno scorso ci sia scritto chiaramente che LO SBLOCCO SAREBBE AVVENUTO SU RICHIESTA DEL CLIENTE E GRATUITAMENTE DSALLA STESSA 3 TRASCORSI 12 MESI DALL'ACQUISTO DEL VIDEOFONINO"

questo è un caso interessante: se ti hanno venduto a determinate condizioni, hai tutto il diritto ad esigerle!

"c'era semplicemente scritto sulla scatola che il telefonino non era sbloccabile".

"In ogni caso io ci vedo una grossa vessatorietà in un contratto che ti vieta di fare quello che vuoi con un oggetto che è TUO."

E allora (visto che da un punto di vista giuridico non lo è) cosa lo firmi a fare??
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DV
Ospite





MessaggioInviato: 14 Set 2005 11:09    Oggetto: Rispondi citando

Premetto che non me ne può fregar di meno nè di 3 che dei suoi abbonati (insomma, si tratta solo di giocattolini hi-tech e di furbetti un po' avventati, mica roba seria...).
Vorrei far notare che esistono altri casi in cui è vietato modificare a proprio arbitrio merce di cui si è legalmente proprietari. Un esempio? Il divieto di modificare i veicoli se non previo costose omologazioni. Certo in questo caso i motivi sono più validi e accettati da tutti: un motorino o un'auto "truccati" possono essere più pericolosi e/o rumorosi e/o inquinanti e quindi tutti (o quasi) accettiamo una limitazione alla nostra libertà di fare ciò che vogliamo alla nostra auto: parafrasando un post precedente, possiamo prenderla a mazzate, metterci il cruscotto in radica, anche sacrificarla al dio Agip ma NON possiamo limarle i pistoni o montarle una bella marmittona tamarra.
Esempi ve ne sono altri.
Con ciò non voglio certo fare un paragone con il caso di 3 (qui abbiamo una limitazione di tipo contrattuale fra privati, non di sicurezza pubblica), ma sono arcistufo di leggere frasi perentorie del genere "l'ho comprato e ci faccio il c***o che voglio": non sempre è così, e già da svariati decenni.

Salutoni.

PS: ritengo che le cosidette "associazioni consumatori" farebbero meglio a preoccuparsi del costo delle medicine e del latte in polvere, non a proteggere i furboni all'itaGliana. Demagogia?
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Ospite






MessaggioInviato: 14 Set 2005 18:29    Oggetto: Con l'auto Rispondi citando

purchè tu rispetti la fiche di omologazione ci fai quel che vuoi e lo sblocco non compromette nessuna delle caratteristiche di omologazioni del dispositivo... qui mi sa che qualcuno ha voluto aggira lo spirito della norma sulla number portability ed è una cosa seria, per quanto possa esserlo in Italia, perchè son soldini.
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Ospite






MessaggioInviato: 14 Set 2005 18:35    Oggetto: Ipocrisia ?! Rispondi citando

Se tre non voleva vendere cellulari bastava li cedesse
in comodato d'uso, come faceva Telecom a suo tempo con il fisso.a quel punto nessuno può dir niente.
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Ospite






MessaggioInviato: 14 Set 2005 18:45    Oggetto: Volevi sapere dov'è vessatorio ? Rispondi

20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
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