Indice del forum Olimpo Informatico
I Forum di Zeus News
Leggi la newsletter gratuita - Attiva il Menu compatto
 
 FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

    Newsletter RSS Facebook Twitter Contatti Ricerca
L'INPS scippa le liquidazioni!
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Bufale e indagini antibufala
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Antonello
Ospite





MessaggioInviato: 20 Ott 2004 09:23    Oggetto: Ma come ci sono i riferimenti?? Rispondi citando

Salve Paolo, sono Antonello e nella mia mailing list di Triggiano (Ba) mi è giunta in risposta, da un iscritto, i riferimenti su Italia Oggi che riguarda la tua Bufala. Ti prego di controllare se effettivamente è vero e giusto... non vorrei che fosse un altra bufala.
Bene i riferimenti sono:
ITALIAOGGI , MARTEDI' 17 AGOSTO 2004 PAG 37
ITALIAOGGI , MARTEDI' 6 LUGLIO 2004( DATA DA CUI BISOGNA CONTARE I SEI MESI DISPONIBILI PER IL SILENZIO .ASSENSO) PAG.41
ITALIAOGGI , 18 MAGGIO PAG.55

Mi sembravano certi e precisi e siccome non so come controllare di prego di darmi risposta su questo.
Grazie. Antonello.

p.S.: Ho già inviato un email in privato alla tua mailbox.
Top
Aldo Astorri
Ospite





MessaggioInviato: 22 Ott 2004 01:03    Oggetto: Grazie... Rispondi citando

Ringrazio sia la casualità che la curiosità che mi hanno spinto fino qui. Ringrazio inoltre l'autore dell'articolo che, intelligentemente, pone sempre il problema di prendere o no per valido tutto ciò che ci giunge o leggiamo da internet. Fermo restando di dover sempre verificare le fonti delle notizie, è palese che vi è un certo tipo di terrorismo gratutito lanciato da profanatori dell'uso di internet. Questo messaggio è giunto anche a me , via mail, da simpatici amici che ritevano valida la notizia. Non mi sono allarmato perchè sono nelle condizioni di non venire sottratto di niente da questa "notizia ipotesi".
Immagino, se fosse una notizia vera, sarebbe la goggia [penso, se l'italiano è ancora sveglio] che farebbe scattare una guerra conto lo Stato. Che defraudazione c'è ancora dopo che l'entrata dell'Euro che ci sta spogliando del poco che abbiamo? Già la precarietà della vita ci mortifica nella dignità, aggiungiamo anche questo terrorismo e....
Un cordiale saluto e senza risentimenti
Auguri da Aldo Astorri.
Top
Sergio
Ospite





MessaggioInviato: 10 Nov 2004 17:11    Oggetto: Un po' di info Rispondi citando

La legge delega per la riforma della previdenza L.243 del 23/08/2004 ha, tra i vari punti del comma 1, anche quello che riguarda l'alocazione del TFR nei fondi pensione tramite il meccanismo del silenzio-assenso: in parole povere coloro che nn hanno ancora aderito ad un fondo pensione e nn decidono di farlo, vengono informati del fatto che dalla promulgazione del decreto attuativo della suddetta delega in mateia di previdenza, hanno 6 mesi per decidere se vogliono che il loro tfr rimanga in azienda oppure se destinarlo ad un fondo specifico. In mancanza di qualsiasi risposta, il tfr viene allocato in un fondo (nn definito dalla legge delega,ma che dovrebbe essere definito dal decreto attuativo) e lì rimane fino al pensionamento del lavoratore.
Sono un operatore di patronato e quindi queste cose sono il mio pane quotidiano. Nn c'è da creare allarmismi esagerati, ma molte delle cose contenute nel messaggio sono vere,e per conferma basta vedere l'istituzione dei fondi di previdenza complementare istituiti con la legge 335/95 che ha introdotto il sistema contributivo.
Top
Elisa
Ospite





MessaggioInviato: 23 Nov 2004 14:41    Oggetto: avete scoperto qualcosa di interessante? Rispondi citando

Sono un impiegata di uno studio notarile da sette anni e vorrei utilizzare il mio TFR per acquistare la mia prima casa, posso farlo tranquillamente oppure non avrò più possibilità?
Grazie per la vostra disponibilità
Top
Ospite






MessaggioInviato: 07 Gen 2005 13:50    Oggetto: Riforma del TFR Rispondi citando

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2145
DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle
finanze
(TREMONTI)

Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria

Presentato il 28 dicembre 2001


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Previdenza obbligatoria e complementare).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
c) liberalizzare l'età pensionabile;
d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;
b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati al lavoratore in misura non inferiore al 50 per cento e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le parti, anche per periodi di durata inferiore;
c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici;
d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
e) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;
f) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;
2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);
3) la riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;
4) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;
j) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
m) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;
n) applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Art. 2.
(Riduzione del costo del lavoro).

1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

Art. 3.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario".

Art. 4.
(Procedure).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri, previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 3 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Top
Ospite






MessaggioInviato: 26 Gen 2005 17:14    Oggetto: Che fine hanno fatto i decreti attuativi? Rispondi citando

Quelli che dovevano chiarire tutti i dubbi? Non pervenuti. E poi ci dicono che dobbiamo stare tranquilli. Bah ...
Top
Rita
Ospite





MessaggioInviato: 20 Mag 2005 09:29    Oggetto: L'INPS non scippa niente senza la ns.adesione Rispondi citando

Così il passaggio del Tfr:
Rinunciare alla liquidazioe per avere un futuro pensionistico pìù tranquillo: è la scelta che milioni di lavoratori dovranno affrontare. Questo passaggio, però, dev'essere ancora precisato in molti aspetti: ecco alcuni degli interrogativi sul tappeto:
Quando scatteranno le modifiche?
"entro il 6 ottobre 2005 il governo deve emanare un decreto per disciplinare il conferimento alla previdenza complementare del Tfr, pari al 6,91% della retribuzione lorda, un gettito quindi di 13-14 miliardi di euro l'anno. L'intenzione è di stringer i tempi e la normativa potrebbe essere varata già nei prossimi mesi. La norma interessa i dependenti privati, non i pubblici".
Sarò obbligato a rinunciare al Tfr?
"No, la riforma prevede il silenzio-assenso. Cioè se entro sei mesi dal decreto delegato (o dall'assunzione, nel caso dei nuovi occupaati), il lavoratore non esprimerà un'indicazione diversa, il Tfr finirà al fondo negoziale, aziendale o di categoria, o a quello promosso dalla Regione. In via residuale, vale a dire per le quote non altrimenti devolute, finirà al fondo promosso dall'ente di previdenza obbligatoria, per esempio l'Inps. In tutti i casi, il trasferimento riguarda solo i nuovi accantonamenti annuali, non il Tfr maturato in precedenza. In alternativa, il lavoratore potrà lasciare la liquidazione accantonata presso l'azienda (così come è avvenuto fino ad oggi)"
Potro' scegliere di destinare il Tfr a prodotti diversi dal fondo di categoria?
"Con una dichiarazione esplicita, il lavoratore potrà destinare il Tfr ad un altro strumento previdenziale: un fondo aperto oppure una polizza pensionistica" (ad esempio una qualsiasi assicurazione)
Se mi iscrivo ad un'altro prodotto previdenziale, avrò diritto ad un contributo da parte della mia azienda?
"La questione è dubbia ed è uno dei punti più importanti che dovrà essere chiarito dal decreto attuativo. Bisognerà stabilire se, qualora ne abbia diritto, il lavoratore potrà conferire sin dall'inizio il contributo dell'azienda anche ad uno strumento diverso da quello stabilito nel contratto di lavoro o nell'accordo aziendale, in pratica il fondo chiuso o quello aperto su base collettiva".
Sono già iscritto ad un fondo pensione: per me cambierà qualcosa?
"I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 continueranno a destinare l'intero accantonamento annuale del Tfr alla cassa cui hanno già aderito. Per quelli assunti prima dovrebbe valere il meccanismo del silenzio-assenso. A meno di un'indicazione diversa, al fondo sarebbe, quindi destinato l'intero acantonamento del Tfr e non solo una parte, come avviene oggi".
Comunque è ben chiaro che in ogni caso saremo noi lavoratori a decidere cosa farne del nostro Tfr e non mi sembra poco visto che fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna alternativa (lasciarlo presso l'azienda o versare una parte al fondo pensione previdenziale di categoria - esempio fondo Cometa per l'Ind. Metalmeccanica o Fonchim per i Chimici.
Io sono del parere che prima di diffondere allarmismi e false accuse dovremmo quantomeno verificare se quello che stiamo diffondendo corrisponde a verità. Alla prossima Rita
Top
stargazer
Mortale adepto
Mortale adepto


Registrato: 24/04/06 19:37
Messaggi: 34

MessaggioInviato: 08 Ott 2006 20:19    Oggetto: Re: L'INPS non scippa niente senza la ns.adesione Rispondi citando

Rita ha scritto:
Così il passaggio del Tfr:
CUT
Comunque è ben chiaro che in ogni caso saremo noi lavoratori a decidere cosa farne del nostro Tfr e non mi sembra poco visto che fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna alternativa (lasciarlo presso l'azienda o versare una parte al fondo pensione previdenziale di categoria - esempio fondo Cometa per l'Ind. Metalmeccanica o Fonchim per i Chimici.
Io sono del parere che prima di diffondere allarmismi e false accuse dovremmo quantomeno verificare se quello che stiamo diffondendo corrisponde a verità. Alla prossima Rita


Imho è impossibile
tra tutta la disinformazione presente voluta da media ma anche dal passaparola distorto (copy&cut)
è impossibile non crearne

poi sinceramente tra disinformazione e repubblica ignoranti le 2 cose vanno a braccetto

quanti capiranno che ne traggono vantaggio? Pochi e la maggior parte sarà a spalare ##@#@ perchè il leader dell'altra fazione appare più spontaneo, deciso, di bell'aspetto e potente
Top
Profilo Invia messaggio privato
ioSOLOio
Amministratore
Amministratore


Registrato: 12/09/03 18:01
Messaggi: 16342
Residenza: in un sacco di...acqua

MessaggioInviato: 09 Ott 2006 16:13    Oggetto: la discussione attuale è questa.. Rispondi

questa discussione, oramai vecchia di anni, trattava di una vera bufala che aveva preso a circolare in rete.

Aggiornandoci ai giorni attuali, la discussione continua qua: Tfr degli italiani, una bufala che si avvera.
Top
Profilo Invia messaggio privato
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Bufale e indagini antibufala Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Vai a Precedente  1, 2
Pagina 2 di 2

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi