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* Masterizzare CD con sistema anti-copia
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Autore Messaggio
FreeSpirit
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Registrato: 31/08/05 14:35
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MessaggioInviato: 25 Ott 2006 17:05    Oggetto: * Masterizzare CD con sistema anti-copia Rispondi citando

Prima di postare la mia richiesta, vorrei farvi una domanda: è lecito farsi una copia personale per backup di un CD originale?
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Gateo
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MessaggioInviato: 25 Ott 2006 17:40    Oggetto: Rispondi citando

Si', ma non e' lecito bypassare i sistemi anticopia per fare il backup(ti ho rovinato il seguito della domanda Twisted Evil ).
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Smjert
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MessaggioInviato: 25 Ott 2006 19:02    Oggetto: Rispondi citando

Gateo ha scritto:
Si', ma non e' lecito bypassare i sistemi anticopia per fare il backup(ti ho rovinato il seguito della domanda Twisted Evil ).


Allora la risposta è no.
Se non puoi bypassare i sistemi anticopia.. come puoi fare la copia?(o sono io che non ho capito o non ha senso).
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kluster
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MessaggioInviato: 25 Ott 2006 19:53    Oggetto: Rispondi citando

non ha senso, ma è cosi'
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FreeSpirit
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Residenza: Olimpo Informatico

MessaggioInviato: 26 Ott 2006 10:16    Oggetto: Rispondi citando

Gateo ha scritto:
Si', ma non e' lecito bypassare i sistemi anticopia per fare il backup(ti ho rovinato il seguito della domanda Twisted Evil ).


Ma stai scherzando?
Sì, mi hai bloccato la domanda allora Sad
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gfransb
Semidio
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MessaggioInviato: 26 Ott 2006 20:52    Oggetto: Rispondi citando

Qui c'è riassunto esaustivo dei sistemi anticopia musicali

http://musicaememoria.com/i_sistemi_anti_copia.htm

e qui la legge in vigore

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs68_03.html
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FreeSpirit
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MessaggioInviato: 27 Ott 2006 09:56    Oggetto: Rispondi citando

gfransb ha scritto:
Qui c'è riassunto esaustivo dei sistemi anticopia musicali

http://musicaememoria.com/i_sistemi_anti_copia.htm



Estrapolato dal sito sopra menzionato:
Citazione:
...Per la legge italiana attuale (la 633/1941 con successive integrazioni) l'unica copia legale che un non-titolare dei diritti può effettuare è quella orientata alla protezione del disco originale (per esempio per utilizzarla in macchina o su un riproduttore portatile, senza mettere a rischio di perdita o di danneggiamento l'originale)...


Ma se mi metti un sistema anti-copia sul cd, come faccio ad esercitare un mio sacrosanto diritto? Da cui: i sistemi anti-copia con l'attuale legislazione italiana sono illegali (questa volta l'ho sparata grossa!!! Laughing )
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 03 Nov 2006 21:16    Oggetto: Rispondi citando

La faccenda è molto complicata.

Nel caso di un cd originale protetto di un sistema anticopia, ci si trova davanti a due regole conrastanti:
1) una persona ha diritto a fare la propria "copia personale per backup di un CD originale" (previsto dalal legge sul diritto d'autore che recepisce la canvenzioen di Berna)
2) la persona non può aggirare un sistema anticopia, se lo fa comemtte reato (questo non so da che legge derivi)

Come si conciliano?


Tra l'altro mi viene in mente che tra le circostanze per cui un fatto che normalmente costituisce reato in tale circostanza non lo costituisce
(come ad es. la legittima difesa, lo stato di necessità, ecc.)

vi è anche l'esercizio di un diritto (art. 51 cdel codice penale)

non è forse il caso in questione?
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dasio78
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MessaggioInviato: 03 Nov 2006 21:26    Oggetto: Rispondi citando

A mio parere, se la legge suddetta riconosce il diritto alla copia personale, l'acquirente deve essere posto in grado di poterla fare anche in presenza del sistema di protezione. e mi pare il minimo, visto il prezzo di un CD!!!
"in claris non fit interpretatio", ossia: nell?applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la cognizione di esse e della intenzione del legislatore. (art. 12 disposizioni preliminari al codice civile).
Nel nostro caso, mi sembra che il diritto garantito dalla legge più che inconfutabile. Ciao a tutti.
Ciao
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 03 Nov 2006 22:03    Oggetto: Rispondi citando

dasio78 ha scritto:
A mio parere, se la legge suddetta riconosce il diritto alla copia personale, l'acquirente deve essere posto in grado di poterla fare
(...)"in claris non fit interpretatio", ossia: nell?applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio (...)
Lo stesso principio però vale anche per la legge che vieta di aggirare il sistema anticopia. Come la mettiamo?

Il putno è che forse parlare di chiarezza nell'abito di una cosa così aleatoria e "interpretata" come la giurispudenza, è un cotnrosenso
(sarà per quello che non si azzardano neppure di chiamarla col suo noem, ma si "nascondono" dietro l'oscuro latinorum?) Rolling Eyes
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dasio78
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MessaggioInviato: 03 Nov 2006 23:04    Oggetto: Rispondi citando

Riporto le disposizioni di legge (n. 633 del 22 aprile 1941) interessate:

art. 72 sexies: 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
(...)
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

Da ciò risulta che è possibile fare una copia personale nel rispetto dei diritti dei titolari, quindi senza fini di lucro. il punto "oscuro" riguarda il fatto che la copia vada fatta "nel rispetto delle misure tecnologiche previste dall'art. 102 quater, ma non capisco come si possa masterizzare un cd protetto senza "violare" le protezioni...!
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 05 Nov 2006 17:42    Oggetto: Vediamo di capire la legge Rispondi citando

dasio78 ha scritto:
Riporto le disposizioni di legge (n. 633 del 22 aprile 1941) interessate:

art. 72 sexies: 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
(...)
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.




dasio78 ha scritto:
il punto "oscuro" riguarda il fatto che la copia vada fatta "nel rispetto delle misure tecnologiche previste dall'art. 102 quater,
Le misure tecnologiche del 102 quater però sono destinate "sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.". E la leggittima riproduzione privata non lo è.

dasio78 ha scritto:
ma non capisco come si possa masterizzare un cd protetto senza "violare" le protezioni...!
In base al art. 72 sexies comma 4"i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica (...) possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale"
per cui una protezione che impedisce di effettuare una copia non è consentita.

Però 1 : se l'utente riesce a fare almeno la copia analogica, qualal protezione è consentita.

Però 2: "a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti."
Inoltre "Fatto salvo quanto disposto dal comma 3" . Potresti postarci anche il comma 3 dell'art. 72 sexies ?
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caponord
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MessaggioInviato: 05 Nov 2007 18:15    Oggetto: Rispondi citando

scusate ma dove si dice che non è possibile però bypassare i sistemi di protezione? io non lo leggo.
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ili07
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Registrato: 29/05/07 22:58
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MessaggioInviato: 06 Nov 2007 06:11    Oggetto: Rispondi

dasio78 ha scritto:
Riporto le disposizioni di legge (n. 633 del 22 aprile 1941) interessate:

art. 72 sexies: 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
(...)
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

Da ciò risulta che è possibile fare una copia personale nel rispetto dei diritti dei titolari, quindi senza fini di lucro. il punto "oscuro" riguarda il fatto che la copia vada fatta "nel rispetto delle misure tecnologiche previste dall'art. 102 quater, ma non capisco come si possa masterizzare un cd protetto senza "violare" le protezioni...!


è lecito pensare che qui ci vorrebbe quanto meno una bella interpretazione autentica della Cassazione a Sezioni Unite.....

so che lo scoglio "tecnologico" è insuperabile, ma l'unica sarebbe dare ragione all'una o all'altra fazione...se non è possibile creare congegni antipirateria che però permettano di predisporre una copia privata del supporto, o si impedisce quest'ultima del tutto, o si impediscono le misure limitative della copia

in realtà ci vorrebbe una bella riforma generale di tutte le pezze che tra legge Urbani e altro, sono state inserite selvaggiamente nella legge sul diritto d'autore, con tanti rinvii e nessuna armonizzazione...

ma tutte le volte che il governo di turno rimette le mani su una legge mi corre un brivido su per la schiena perchè so che riescono (incredibile ma vero) a peggiorare ulteriormente ciò che già era deplorevole...
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