ili07 Dio maturo


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Inviato: 21 Gen 2008 13:07 Oggetto: Quando il commerciante fa il furbo: difendetevi! |
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Riporto dal sito U.N.C.
Citazione: | COMUNICATO STAMPA
Saldi a Roma: c?è ancora chi fa il furbo
Roma, 17.01.08
19 negozianti romani su 100 fanno i furbi, approfittando dei saldi. È quanto ha costatato l'Unione Nazionale Consumatori a fronte dei risultati emersi da un'inchiesta condotta in questi giorni nella Capitale, di cui può fornire la relativa documentazione fotografica.
Nell?8% dei casi il prezzo viene alzato proprio in vista dei saldi. Per esempio, se prima di Natale un paio di scarpe costava 69 euro, ora il prezzo pieno (non scontato) è diventato 89 euro, cosicché il prodotto, in ?finto? saldo del 30%, viene in realtà venduto al prezzo iniziale (per legge, il cartellino deve riportare sia il prezzo iniziale sia quello scontato).
C?è poi un 5% che non indica alcun prezzo sul cartellino costringendo il consumatore a chiederlo al negoziante, che in pratica potrà fare a sua discrezione.
Infine, il 3% dei negozianti espone solamente il prezzo in saldo ma non quello originario, o viceversa.
Anche nel caso dei saldi vale sempre il diritto alla sostituzione del prodotto difettoso o al rimborso (se la sostituzione non è possibile) ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo.
Unica buona notizia, afferma ancora l?Unione Nazionale Consumatori, l?iniziativa di alcuni commercianti che hanno deciso di utilizzare dei bollini colorati ? ognuno in corrispondenza di una determinata percentuale di sconto ? per aiutare il consumatore ad orientarsi negli acquisti.
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Questo è per il saldi, e invece in via generale conviene ricordare quali sono i diritti e i doveri del consumatore: (sempre dal sito)
· In tutti i casi fa fede soltanto il prezzo esposto, anche se per errore non è stato aggiornato. Se quello battuto alla cassa è superiore, il consumatore ha diritto alla detrazione (D. L.vo n. 114/1998 e art. 1336 Codice civile).
· Nei bar, se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il consumatore ha il diritto di pagare quello delle corrispondenti consumazioni al banco (L. n. 287/1991).
· Il prezzo esposto deve essere ?al chilo? per la merce sfusa. Il consumatore può denunciare negozianti e ambulanti furbi che espongono il prezzo per ?½ chilo?, approfittando poi della acquiescenza dei compratori. La sanzione prevista è di 1032 euro (D. L.vo n. 84/2000).
· Responsabile del prodotto difettoso è sempre il venditore, non il produttore (D. L.vo n. 206/2005). Se vi dicono il contrario, vi stanno raggirando.
· Il venditore ha l?obbligo di sostituire un prodotto notevolmente difettoso. Se il prodotto non è sostituibile, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo (D. L.vo n. 206/2005). Sta al consumatore accettare o rifiutare l?eventuale ?bonus? offerto dal commerciante per un altro acquisto di pari importo. In ogni caso, il ?bonus? dovrebbe avere la validità di un anno (art. 2955 Codice civile).
· Non è assolutamente vero che durante il periodo dei saldi il prodotto difettoso non deve essere sostituito o rimborsato (D. L.vo n. 114/1998).
· La vendita di tutte le merci si intende sempre a ?peso netto? e il consumatore ha diritto alla detrazione completa della tara, che si ha quando nel relativo quadrante della bilancia appare un numero (4, 6, 8, ecc.) corrispondente al peso in grammi dell?involgente. Se il numero è zero, il commerciante vi sta raggirando (L. n. 441/1981).
· Se il consumatore sospetta che nei prodotti alimentari confezionati il contenuto sia inferiore a quello dichiarato in etichetta, ha diritto di chiedere l?apertura della confezione e la pesatura del contenuto (D.M. 21/12/1984).
· I prodotti alimentari recanti in etichetta la dizione ?da consumarsi entro il ?? non possono essere venduti al consumatore dopo la data di scadenza, sotto pena di una sanzione (D. L.vo n. 109/1992). Se invece c?è scritto ?preferibilmente entro il ?? possono essere venduti dopo la scadenza, ma ne è responsabile il venditore.
· Nessuna norma o sentenza prevede che il sacchetto di plastica debba essere ceduto gratis al consumatore, anche se riporta la pubblicità del supermercato o del negozio. Questa fandonia della gratuità dei sacchetti è stata diffusa da una associazione di consumatori e poi ripetutamente e cocciutamente rilanciata da giornali e radiotelevisioni. A supporto di questa leggenda si citava prima una sentenza della Corte di cassazione, che però riguardava soltanto un aspetto tributario e nulla aveva a che fare con il prezzo di cessione dei sacchetti. Poi, sempre a supporto della leggenda, si citava la legge n. 475/1988 che avrebbe stabilito l?obbligo di cedere gratuitamente i sacchetti. Tale legge non contiene alcuna disposizione del genere, ha solo stabilito le dimensioni dei sacchetti affinchè i consumatori possano riutilizzarli come contenitori delle immondizie e, al tempo stesso, aveva introdotto una tassa di 100 lire sui sacchetti di plastica ?non biodegradabili?. La successiva legge n. 427/1993 abolì la tassa di 100 lire e ne introdusse una del 10% sul costo del polietilene vergine utilizzato per fare i sacchetti, esentando quindi dal tributo quelli fatti con plastica riciclata e abbandonando il concetto di biodegradabilità. Poi, il decreto legislativo n. 22/1997, nel riordinare tutta la materia dei rifiuti, del recupero e del riciclaggio, abolì anche questa tassa del 10% a partire dal 1° gennaio 1999. Nessuna norma o sentenza, quindi, ha mai stabilito che i sacchetti debbano essere ceduti gratis, anche se riportano la pubblicità del supermercato.
· Non c?è alcun diritto al ?ripensamento? del consumatore che ha acquistato un prodotto in un negozio e che, per aver semplicemente cambiato idea, intenda restituire il prodotto e riavere i soldi.
· Viceversa, non è vero che qualche norma fiscale vieti al negoziante di rimborsare il cliente qualora sia accettata la restituzione del prodotto.
· Nessuna norma impone al negoziante di accettare i pagamenti con carte di credito o assegni.
· Non c?è alcuna norma che vieti di aumentare i prezzi, tranne per pochissimi prodotti come medicinali, sigarette, fiammiferi, eccetera. Se il consumatore compra in un negozio un prodotto che poi vede a un prezzo assolutamente inferiore in un altro negozio, non ha alcun diritto al rimborso, neanche parziale. (SdC ? gen. 2008) |
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