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Illegale creare indirizzo email falso
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Zeus News
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MessaggioInviato: 14 Dic 2007 18:22    Oggetto: Illegale creare indirizzo email falso Rispondi citando

Commenti all'articolo Illegale creare indirizzo email falso
Per la Cassazione è punibile chi crea un indirizzo email fornendo un nome di un'altra persona.


Saranno vere? (foto di Anne Kitzman)
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{MaXXX}
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MessaggioInviato: 14 Dic 2007 19:32    Oggetto: Finalmente Rispondi citando

Trovo che sia una saggia decisione da parte della cassazione! ormai anche le nostre identità digitali fanno parte della nostra vita... quindi chi si spaccia per altre persone fa un reato.
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merlin
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Residenza: Kingdom of Camelot

MessaggioInviato: 14 Dic 2007 21:11    Oggetto: E' illegale un falso indirizzo email? Rispondi citando

Veramente è da mo' che è illegale e giustamente sanzionata con la galera la sostituzione di persona Sad
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amldc
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MessaggioInviato: 14 Dic 2007 22:23    Oggetto: Rispondi citando

Il titolo della notizia e' molto ambiguo, in realta c'e' ben poco da stupirsi, fornire false generalita' (come gia' accennato nel commento precedente) e' un reato e normalmente cio' viene specificato nelle norma contrattuali quando si crea una casella di posta.
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ioSOLOio
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MessaggioInviato: 15 Dic 2007 13:40    Oggetto: false o inesistenti? Rispondi citando

tra l'altro poi, stante la chiarezza delle regole e delle richieste di dati veri all'atto della sottoscrizione di un servizio di mail, credo -anche a buon senso- ci possa essere una certa differenza tra fornire dati fittizi (ovvero inventati e inesistenti) o fornire dati falsi ma coincidenti con una altra persona (ovvero utilizzare generalità altrui) !
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al_pacino
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MessaggioInviato: 15 Dic 2007 13:53    Oggetto: Rispondi citando

concordo.. un conto è fornire dati falsi per evitare SPAM un altro è sostituirsi.

cmq rispondo al quesito della foto: non sono vere Razz
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cheyenne
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MessaggioInviato: 15 Dic 2007 19:47    Oggetto: Rispondi citando

a mio modesto parere, è una sentenza storica in materia di "Diritto & Internet".
La Cassazione ha posto dei paletti ben precisi nell'ambito italiano del Web. Verissimo quando si dice che è sufficiente leggere le norme contrattuali allorquando si crea una casella di posta, ma è altrettanto vero, purtroppo, che non è mai stato sanzionato alcuno che è venuto meno a queste norme, appellandosi al Codice Penale.
La sentenza della Cassazione, inoltre, pone un punto importante di riflessione, cioè "il danno ricevuto da tutta la comunità di Internet" dal furto d'identità.
Non ho specifiche competenze in campo giuridico, ma "a lume di naso" mi par di intravedere un nuovo soggetto giuridico identificato nella "comunità di Internet"

ps. - il titolo dell'articolo ed il suo contenuto rendono bene l'idea ..... Smile
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anyfile
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MessaggioInviato: 17 Dic 2007 14:42    Oggetto: Rispondi citando

Mah ... forse sarebbe meglio se io riuscissi a leggere la sentenza completa,

comunque mi pare che il nocciolo fondamentale della questione per cui e' scattata la condanna non sia tanto il fatto di avere un indirizzo e-mail con il nome di un altra persona, ne' quello di avere o meno rispettato le norme contrattuali del provider, quanto quello di aver fatto credere ad altre persone di essere la persona B invece della persona A e di aver tratto un vantaggio da questo.

Sarebbe appunto interessante sapere quali fossero le circostanze in cui e' avvenuta questa comunicazione di falsa identita'.

E, come spesso in caso di articoli simili, non vedo nessuna specificita' ne' di internet ne' dellle e-mail.

La stessa identica cosa sarebbe potuta succedere per lettera cartacea. Non e' che sia cosi' tanto difficile spedire una lettera su una carta intetata non tua ...
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alessandro.polo
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MessaggioInviato: 17 Dic 2007 20:35    Oggetto: Rispondi citando

è illegale spacciarsi per una persona che non esiste?

Ps. credo che non ci voglia tanto a vedere gli indirizzi IP di chi scarica la posta senza andare a controllare i meno attendibili dati forniti urante l'iscrizione.
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Zorro
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Residenza: Torino

MessaggioInviato: 18 Dic 2007 10:51    Oggetto: Rispondi citando

aggiungo un dettaglio tecnico al quesito di alessandro polo (parente di marco?).

Se alla casella di posta tarocco accedi da una rete dove l'indirizzo IP ti è attribuito da un server DHCP ti cuccano lo stesso?
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anyfile
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Registrato: 27/08/05 16:20
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MessaggioInviato: 18 Dic 2007 13:26    Oggetto: Rispondi citando

alessandro.polo ha scritto:
è illegale spacciarsi per una persona che non esiste?

Ps. credo che non ci voglia tanto a vedere gli indirizzi IP di chi scarica la posta senza andare a controllare i meno attendibili dati forniti urante l'iscrizione.


E' illegale in alcune circostanze spacciarsi per chi non si e' (e a questo proposito conta relatiamente poco se la persona per cui ci si spaccia esite o meno). Se io stipulo con te un contratto di acquisto di una certa cosa e dico di chiamarmi pinco pallino (o che la mia societa' si chiama pinco pallino) ovviamente la cosa non e' giusta (perche' poi tu vorrai farti dare i soldi da pinco pallino).

Ovvimenete se uso il nome di una persona (o di una societa') che gia' esiste anche la persona di cui ho usato il nome potra' ritenersi danneggiata (ma cio' non toglie che il problema citato prima esiste anche nel caso che il nome usato sia di fantasia).

D'altra parte la legge tutela anche gli pseudonimi e non penso che il solo fatto di utilizzare un nome non corrispondente al proprio possa considerarsi reato.

L'articolo 494 del codice penale dice testualmente "Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, [...]", pertanto anche se non sono un avvocato, mi pare di poter dire che l'unica logica conclusione sia che se non ci sono questi fini e se non si induce un errore non si possa applicare questo articolo.

ed e' per questo che dico che sarebbe interessante poter leggere la sentenza. Pero' siamo di fronte all'assurdo che la sentenza e' pubblica, ma per poterla leggere il sito mi chiede di sottoscrivere un abbonamento ... mah ...
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cheyenne
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MessaggioInviato: 18 Dic 2007 19:05    Oggetto: Rispondi citando

anyfile ha scritto:
Mah ... forse sarebbe meglio se io riuscissi a leggere la sentenza completa


quoto

anyfile ha scritto:
comunque mi pare che il nocciolo fondamentale della questione per cui e' scattata la condanna non sia tanto il fatto di avere un indirizzo e-mail con il nome di un altra persona, ne' quello di avere o meno rispettato le norme contrattuali del provider, quanto quello di aver fatto credere ad altre persone di essere la persona B invece della persona A e di aver tratto un vantaggio da questo. Sarebbe appunto interessante sapere quali fossero le circostanze in cui e' avvenuta questa comunicazione di falsa identita'.


non è la sentenza completa .... ma qualche informazione in più Wink

anyfile ha scritto:
E, come spesso in caso di articoli simili, non vedo nessuna specificita' ne' di internet ne' dellle e-mail.

La stessa identica cosa sarebbe potuta succedere per lettera cartacea. Non e' che sia cosi' tanto difficile spedire una lettera su una carta intetata non tua ...


mah! è la prima volta ( che io ricordi, ma posso sbagliare) che una sentenza di Cassazione fa giurisprudenza sul Web ......

ciao
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Zeus
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MessaggioInviato: 18 Dic 2007 19:17    Oggetto: Rispondi citando

Citazione:
Cassazione V Sezione Penale n. 46674 del 14 dicembre 2007

SVOLGIMENTO

Con l?impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di A.M.A. in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 494 c.p., contestatogli ?perché, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad A.T., creava un account di posta elettronica, ********@libero.it., apparentemente intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti della rete internet al nome della A.T., e così induceva in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della A.T.?.

Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge per l?erronea applicazione dell?art. 494 c.p. e per la mancata applicazione dell?art. 129 c.p.p.

Lamenta che non siano state confutate dalla corte fiorentina le critiche rivolte al convincimento di colpevolezza espresso dal primo giudice siccome basato sulla duplice errata considerazione, inerente la prima alla tutela di stampo civilistico al nome e allo pseudonimo, l?altra, più propriamente tecnico-informatica, alla sostenuta necessità di fornire all?ente gestore del servizio telefonico l?esatta indicazione anagrafica al momento della richiesta di fornitura della prestazione telematica.

Tali doglianze non possono essere condivise.

Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell?art. 494 c.p.,è l?interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d?un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.

In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa.

Il ricorrente disserta in ordine alla possibilità per chiunque di attivare un ?account? di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. Ciò è vero, pacificamente. Ma deve ritenersi che il punto del processo che ne occupa sia tutt?altro.

Infatti il ricorso non considera adeguatamente che, consumandosi il reato ?de quo? con la produzione dell?evento conseguente all?uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l?induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l?ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la A.T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.

E non vale obiettare che ?il contatto non avviene sull?intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell?inserzionista?, dal momento che non è affatto indifferente, per l?interlocutore, che ?il rapporto descritto nel messaggio? sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso.

È appena il caso di aggiungere, per rispondere ad altra, peraltro fugace, contestazione difensiva, che l?imputazione ex art. 494 c.p.p. debitamente menziona pure il fine di recare - con la sostituzione di persona - un danno al soggetto leso: danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie, come il capo B) della rubrica (relativo al reato di diffamazione, peraltro poi estinto per remissione della querela) nitidamente delinea nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l?immagine o la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la A.T., a seguito dell?iniziativa assunta dall?imputato, ?si ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale?).

Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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cheyenne
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MessaggioInviato: 19 Dic 2007 18:44    Oggetto: Rispondi citando

zeussino ha scritto:
Cassazione V Sezione Penale n. 46674 del 14 dicembre 2007


nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l?ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la A.T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.



spero che qualcuno competente in materia di Internet e Diritto possa rispondere a questa semplice domanda: a seguito di questa sentenza un Forum oppure un Blog è un soggetto giuridico? d'oh! Old

ps. - grazie a zeussino che ha riportato la sentenza Applause
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anyfile
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MessaggioInviato: 20 Dic 2007 00:06    Oggetto: Rispondi citando

cheyenne ha scritto:


spero che qualcuno competente in materia di Internet e Diritto possa rispondere a questa semplice domanda: a seguito di questa sentenza un Forum oppure un Blog è un soggetto giuridico? d'oh! Old


Io non sono per nulla competente in materia, ma quello che c'era scritto più sopra era:

Citazione:

nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l?ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, [...]


Qui si parla di utenti della rete, non della rete o di un sito o di un Forum.
La sentenza non dice che ad essere state defraudate siano stata la rete, un forum o che altro, ma delle persone, ma un insieme di persone.

Devo dire che il mio parere sulla questione (limitato dalle mie scarse conoscenza giuridiche e sul caso specifico) non concorda con quello della corte, che parla degli utenti della rete, come se ingannare una persona equivalessse ad ingannarli tutti.

A me pare che sia abbastana inequivocabile che l'articolo 493 c.p. possa configurarsi solo quando la falsa identita' viene usata e viene usata per trarre in inganno e per avere benefici ingiusti.

Pertanto io concluderei che ad essere ingannati siano state le persone a cui sono state spedite le e-mail con quel falso indirizzo, non "gli utenti della rete" nella loro interezza (ammesso che esista una definizione di questi "gli utenti della rete,").

Discorso diverso sarebbe stato se una persona avesse pubblicato su un sito web (forum, blog, poco importa visto che l'accesso e' uguale e tutti possono accedervi), un messaggio (o un testo oaltra cosa) spacciandosi per un altra persona. Se io aprissi un sito web facendo finta di essere la ditta xxx, facendo finta che quello sia della ditta xxx, allora sì che veramente tutti crederebbero che io sono la ditta xxx e che quello che c'e' scritto li' sia stato scritto dalla ditta xxx.

Vedo un po' di incoerenza tra i pronunciamenti. Nell'altra discussionesi sta ripetendo che la giurispudenza considera le e-mail sono private, e tutelate dalle norme della comunicazione privata e confidenziale, qui invece salta fuori che inviare un'e-mail (quindi appunto qualcosa di privato, confidenziale e riservato)sia una cosa che riguarda non solo il destinatario (ed il mittente) ma l'indistinta entità denominata "gli utenti della rete,".

Al di là di questioni giuridiche vorrei passare ad un aspetto tecnico delle e-mail.

Per inviare un'e-mail con mittente un certo indirizzo non e' necessario affatto possedere quell'indirizzo. Si puo' tecnicamente benissimo inviare un messaggio che abbia nel campo From un indrizzo diverso dal proprio (per cercare di evitare gli abusi di solito i provider inseriscono un'indicazione aggiuntiva che permetta di risalire al mittente). Ovviamente però per poter leggere eventuali risposte inviate a quell'indirizzo bisogna possedere quell'indirizzo. (a meno che di non monitorare tutto il traffico internet ... e questa possibilità mi fa concudere che al massimo l'e-mail sarebbe paragonabile ad una cartolina o ad una lettera aperta, non ad una lettera chiusa)
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 20 Dic 2007 10:30    Oggetto: Rispondi citando

Però c'è da vedere se questa persona (A) si sia spacciata per laltro utente (B).
Think


Da quello che leggo ha solo usato il nome nell'indirizzo email (nell'indirizzo, non nel proprio nome).
E poco cambia che il nome sia dell'altro sesso (a parte che con certi nomi non si capisce se siano maschili o femminili Wink )


E' un po' come se io mi comprassi una villa metto fuori una targa (come si usa per alcune ville "villa Ada", "villa Franca", "villa Alba", ecc.)

e siccome -giusto per inventarmi un esempio- sono fan di Marilyn Monroe, ci scrivo "villa Marilyn Monroe". Qualcuno potrebbe dirmi che l'ho ingannato perché pensavano di trovarci dentro una donna (magari proprio Marilyn Monroe? Rolling Eyes ) e invece ci hannotrovato dentro me che sono un uomo?

Allo stesso modo se io mi creassi un indirizzo email MarilynMonroe@mio_provider.example


Mi vengono però in mente 2 "però".


Però 1) :

Se nella pagina di registrazione dell'indirizzo email, nel sito del provider, ci sono i campi "Nome" e "Cognome", e l'utente ne ha dati di falsi, allora sì avrebbe affermato una cosa falsa.

Questo però viene comunicato solo al provider (il testo visualizzato ai destinatari dell'email nel campo from dell'indirizzo email è un'altra cosa, quei campi nome e cognome servono solo per il contratto fatto via web per ottenere il servizio di email). Come paralre quindi di "il soggetto indotto in errore non è tanto l?ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete"?

Inoltre si tratterebbe di dare un nome falso, uno pseudonimo (è reato? Non penso, lodfanno tanti attori, cantanti, ecc. e persino politici), non di appropriarsi dell'identità di un'altra persona (anche perché ci sono persone che hanno lo stesso nome, se dico di avere un certo nome, non necessariamente sono un'altra persona che ha quel nome).

Però 2) :

Diverso è se l'utente ha scritto nell'email esplicitamente di essere una persona con quel nome. anche lìì però, quale delle persone che pososno avere quel nome?

E ancor più se ha fornito ulteriori dettagli: nella sentenza leggo "subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l?immagine o la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la A.T., a seguito dell?iniziativa assunta dall?imputato, ?si ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale?)."

Ma allora la persona che mandava quelle email, dava anche il numero di telefono di quell'altra persona, dicendo che quella persona era interesata ad incontri a scopo sessaule?

Allora quello sì che sarebbe reato (anche perché il numero di telefono è, quello sì, dell'altra persona). Strano che nella sentenza non se ne faccia menzione.
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silver57
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MessaggioInviato: 09 Mag 2017 09:54    Oggetto: Rispondi citando

Mah... credo che il titolo dell'articolo induca in errore.
"Illegale creare un falso indirizzo email" è proprio vero? Faccio fatica a crederlo.
Intanto cos'è un indirizzo "vero" e cos'è un indirizzo "falso"?
L'indirizzo pseudonimo@dominio.it è un indirizzo vero o falso? E' illegale creare un indirizzo simile? Ovviamente no

E se al posto di "pseudonimo" metto un generico mario.rossi? commetto un reato?
sia che registro l'account presso il provider come Mario Rossi o come Stefano Bianchi?

Bisognerebbe chiederlo al giudice che ha emesso la sentenza ma mi pare di capire che se non c'è stata intenzionalità di ledere i diritti di una ben determinata persona non c'è neppure reato. In questo caso sarebbe illecito non tanto creare un indirizzo falso o contenente un nome non rispondente al proprio (cosa che farebbe supporre il titolo dell'articolo) quanto usare false generalità in una e-mail (e probabilmente non soltanto nell'indirizzo) per ingannare gli interlocutori e produrre un danno ad una persona o un ingiusto vantaggio a se stessi. Sbaglio?
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kimotori
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MessaggioInviato: 28 Ago 2017 06:32    Oggetto: Rispondi citando

Esattamente, penso che la semplificazione del testo porti spesso a fraintendere il messaggio completo.
Comunque sia, quando accade e non se ne può far a meno, specificare meglio nell' articolo sarebbe la via migliore...
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anabasi
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MessaggioInviato: 29 Ago 2017 12:14    Oggetto: Rispondi

Il titolo, per la sua stessa natura, deve essere molto sintetico.
Già le poche righe riassuntive, al di sotto del titolo, permettono di comprendere il tenore dell'articolo, informando il lettore che grazie all'indirizzo e-mail falso si è verificata una sostituzione di persona.
L'articolo aggiunge dettagli, spiegando il contesto e le conseguenze negative che la persona danneggiata ha subito.
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