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		| metmarte Eroe in grazia degli dei
 
  
 
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				|  Inviato: 01 Feb 2007 11:58    Oggetto: Cancellazione ipoteca mutuo |   |  
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				| Nel nuovo decreto stabilito con il Consiglio dei Ministri del 25.01.07 (quello delle ricariche telefoniche tanto per intenderci) che deve essere ancora pubblicato sulla GU c'è un articolo che mi interessa particolarmente. L'articolo 6 ovvero quello relativo alla cancellazione dell'ipoteca alla fine del pagamento del mutuo SENZA ATTO NOTARILE (che costa circa 600 euro).
 Qualcuno di voi sa dirmi se varrà anche per chi ha finito di pagare nel 2006?
 
 grazie e ciao
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		| madvero Amministratore
 
  
  
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				|  Inviato: 02 Feb 2007 00:02    Oggetto: |   |  
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				| sei fortunato: è in gazzetta ufficiale oggi (e il provvedimento entra in vigore domani)!!! non ti metto il link perchè funziona solo per qualche mese (la gazzetta ufficiale è consultabile gratis per 60 giorni), ma ti basta andare sul sito della gazzetta ufficiale e cercare la G.U. n° 26 del 01/02/2007.
 
 copioincollo l'articolo del decreto legge in oggetto:
 
  	  | Citazione: |  	  | Art. 6. Semplificazione  nel  procedimento  di cancellazione dell'ipoteca nei
 mutui immobiliari
 1.  Ai  fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se
 il  creditore  e'  soggetto  esercente  attivita' bancaria, l'ipoteca
 iscritta  a  garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
 si  estingue  automaticamente  decorsi  trenta  giorni  dall'avvenuta
 estinzione  dell'obbligazione  garantita,  che  viene  comunicata dal
 creditore  alla  conservatoria  e  al debitore, salvo che, ricorrendo
 giustificato   motivo   ostativo,  nella  medesima  comunicazione  il
 creditore   non   abbia   presentato   alla   conservatoria  apposita
 dichiarazione   di  permanenza  dell'ipoteca.  Ricevuta  quest'ultima
 dichiarazione,  il  conservatore  procede  d'ufficio  entro il giorno
 successivo   alla   sua   annotazione   a   margine   dell'iscrizione
 dell'ipoteca.   Ai   fini   del   presente  comma non  e'  necessaria
 l'autentica notarile.
 2.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno successivo alla data di
 entrata  in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
 legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
 di  cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del
 presente  articolo  sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
 civile.
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 purtroppo però non so rispondere alla tua domanda.
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		| metmarte Eroe in grazia degli dei
 
  
 
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				|  Inviato: 02 Feb 2007 10:17    Oggetto: |   |  
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				| che rapidità. Ora per chiarire il mio dubbio bisognerà attendere i decreti attuativi che dovrebbero regolamentare le varie casistiche.
 
 Grazie per la segnalazione
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		| metmarte Eroe in grazia degli dei
 
  
 
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 16:15    Oggetto: E' RETROATTIVO |   |  
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				| Anche chi ha terminato di pagare il mutuo prima del 2007 ed ha ancora attiva l'ipoteca può farla cancellare senza dover pagare un notaio. 
 Lo stabilisce la legge di conversione 40/2007 del 02.04.2007 (quella che converte in legge il decreto Bersani di Gennaio) nell'articolo 13 comma 8-terdecies.
 In pratica chi ha già finito di pagare il mutuo deve solo fare richiesta alla banca tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
 Spero possa servire a qualcuno.
 A me farà risparmiare circa 600 euro.
 
 PS: La legge è già in vigore ma le banche e la conservatoria hanno tempo 60 gg per adeguarsi. Quindi in pratica dal 02/06/07
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		| chemicalbit Dio maturo
 
  
  
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 16:43    Oggetto: Re: E' RETROATTIVO |   |  
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				| Invece -se non ricordo male- la Urbani per vietare lo scaricare da internet di film e simili coperti da diritto d'autore anche non a scopo di lucro, 	  | metmarte ha scritto: |  	  | PS: La legge è già in vigore ma le banche e la conservatoria hanno tempo 60 gg per adeguarsi. Quindi in pratica dal 02/06/07 | 
 entravva in vigore a tutti glieffetti ilgiorno dopo la pubblciazione in gazzetta ufficiale del decreto legge.
 
 (eh, ma quelle sono cose gravi!
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		| madvero Amministratore
 
  
  
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 18:03    Oggetto: Re: E' RETROATTIVO |   |  
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				|  	  | metmarte ha scritto: |  	  | Lo stabilisce la legge di conversione 40/2007 del 02.04.2007 (quella che converte in legge il decreto Bersani di Gennaio) nell'articolo 13 comma 8-terdecies. | 
 e bella metmarte !!!
 grazie, vado subito a leggermi la gazza: voglio vedere quali altre conversioni (che aspettavo) hanno fatto.
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		| madvero Amministratore
 
  
  
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 18:07    Oggetto: |   |  
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				| orc... niente, solo la conversione pari pari. mi tocca aspettare come si muoverà la bce nei prossimi 60 giorni.
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		| madvero Amministratore
 
  
  
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 18:08    Oggetto: |   |  
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				| rettifico: prima mi leggo tutte le note, magari c'è speranza. |  | 
	
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		| metmarte Eroe in grazia degli dei
 
  
 
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 18:16    Oggetto: meglio verificare |   |  
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				| non so cosa cerchi ma ti conviene verificare bene. Io cercavo la conversione dell'articolo 6 del decreto e m'è venuto un colpo quando ho visto che era stato "soppresso".
 Poi leggendo tutto mi sono accorto che era stato integrato nel nuovo articolo 13 in modo più chiaro del vecchio articolo 6 (che non specificava cosa fare per i mutui già estinti).
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		| madvero Amministratore
 
  
  
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				|  Inviato: 10 Apr 2007 21:22    Oggetto: |   |  
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				| io cerco la portabilità del mutuo da una banca all'altra senza spese e sena penali. hai voglia a cercare...
   va a finire che 8 e 8-bis li imparo a memoria...
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		| Gino80 Comune mortale
 
  
 
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				|  Inviato: 29 Ago 2007 12:31    Oggetto: |   |  
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				| E aggiungo che grazie al Decreto Bersani una volta estinto il mutuo non è più necessaria l'autentica del notaio. Questo è ottimo perché fa risparmiare tanti bei soldini   
 Qui puoi trovare altre info al riguardo:
 link
  	  | Citazione: |  	  | Il decreto Bersani sulle liberalizzazioni ha introdotto novità sulla cancellazione dell'ipoteca sulla casa: una volta estinto il mutuo, non è più necessaria l'autentica del notaio. E' la banca infatti che comunica entro trenta giorni l'estinzion alla Conservatoria, che poi provvede alla cancellazione dell'ipoteca. | 
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