Precedente :: Successivo |
Autore |
Messaggio |
Zeus News Ospite
|
Inviato: 02 Giu 2007 11:07 Oggetto: Siae e compagnia a caccia di sottotitoli |
|
|
Commenti all'articolo Siae e compagnia a caccia di sottotitoli
La pratica, iniziata in sordina per le serie televisive scaricate, registrate e diffuse illegalmente, si estenderebbe ormai anche ai film e ad altre produzioni protette.
|
|
Top |
|
|
{BIGSI} Ospite
|
Inviato: 02 Giu 2007 18:57 Oggetto: |
|
|
QUESTO DIMOSTRA CHE IL BRANCO DI LADRI RIMARRA' SEMPRE E SOLO LA SIAE |
|
Top |
|
|
{utente anonimo} Ospite
|
Inviato: 03 Giu 2007 08:12 Oggetto: e i sordi? |
|
|
questo assurda legge discrimina i sordi... |
|
Top |
|
|
{Sarco} Ospite
|
Inviato: 04 Giu 2007 04:37 Oggetto: |
|
|
Chiunque può liberamente tradurre un'opera letteraria da una lingua all'altra? Falso. La traduzione non e' permessa in numerosi paesi, salvo consenso dell'autore. Se uno la fa per se', certamente "può", ma dire che può e' assolultamente ambiguo. Se uno traduce un opera letteraria, perche' ne e' capace, buon per lui. Quando la distribuisce compie un illecito in quasi tutti i paesi del pianeta. Perche'? Perche' accade ed e' accaduto che ci siano stati libri pubblicati in un paese e poi tradotti e venduti in un altro all'insaputa dell'autore. Quindi civilta' e buongusto non c'entrano un beato fico. |
|
Top |
|
|
{Alessandra} Ospite
|
Inviato: 04 Giu 2007 14:28 Oggetto: diritto d'autore e traduzione |
|
|
D'accordo con Sarco. La traduzione è un'opera di ingegno, ed è coperta dal diritto d'autore, esattamente come l'opera stessa.
Esempio: per tradurre un romanzo da una lingua straniera all'italiano la prima cosa da fare è assicurarsi che i diritti d'autore siano liberi, e quindi richiederli all'autore stesso per la traduzione. Se l'autore non li concede, *non si può* tradurre il testo.
CFR l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e questa pagina sul diritto d'autore del sito AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti):
Citazione: | Il traduttore di un libro ha sulla propria traduzione veri e propri diritti d?autore.
Questo tipo di traduzione, quale elaborazione creativa di un?opera dell'ingegno originaria, forma infatti oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all?autore dell?opera. Recita infatti l?art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", abbreviata nel seguito LDA): "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull?opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell?opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua". Questo articolo viene poi completato dal successivo art. 7: "E? considerato autore delle elaborazioni l?elaboratore, nei limiti del suo lavoro". Ogni volta quindi che la LDA parla di "autore" bisogna intendere, per i fini che qui interessano, "traduttore", ossia autore dell'opera di elaborazione "traduzione".
Nel linguaggio giuridico del diritto di autore, si intende con opera dell?ingegno il frutto di una creazione intellettuale. La traduzione, pur essendo un?elaborazione, costituisce a sua volta un?opera dell?ingegno, di contenuto creativo, esattamente come l'opera originaria da cui è derivata. In quanto tale essa ricade nell?ambito di applicazione della LDA.
La tutela assicurata dal diritto d'autore copre però solo le traduzioni contraddistinte da creatività. Questa non si identifica né con la novità, né con il valore, ma con la personalità, l'individualità. Per esempio la traduzione di un listino alfabetico di pezzi di ricambio, in base ad una terminologia obbligata di comparto, non costituisce opera dell'ingegno. La giurisprudenza ha affermato tuttavia che per dar vita a diritti d'autore è sufficiente una creatività anche minima.
Da tutto ciò consegue che sotto il profilo giuridico i traduttori di libri non sono, come la generalità degli altri traduttori, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella generale disciplina del lavoro autonomo contenuta nel codice civile, ma autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i musicisti, i registi ecc.), regolati da una legislazione speciale e separata, il "diritto di autore", contenuto per l'essenziale nella LDA. |
|
|
Top |
|
|
{Alessandra} Ospite
|
Inviato: 04 Giu 2007 14:42 Oggetto: |
|
|
P.s.: la cosa da ridere (se non fosse da piangere) è che è estremamente raro che i traduttori ricevano i proventi SIAE dalle vendite dei romanzi etc tradotti da loro: in genere, la casa editrice paga al traduttore un tot (poco) a cartella per la traduzione del libro, con una clausola specifica di cessione dei diritti, per i quali alla vendita del testo il traduttore non prenderà nulla in più. E questo succede solo in Italia... |
|
Top |
|
|
merlin Dio maturo
Registrato: 15/03/07 23:32 Messaggi: 2421 Residenza: Kingdom of Camelot
|
Inviato: 04 Giu 2007 19:48 Oggetto: lda e traduzione |
|
|
L'articolo recita: "Infatti chiunque può liberamente tradurre un'opera letteraria da una lingua all'altra." I commenti affermano poi che la traduzione è a sua volta coperta dal diritto d'autore.
Bene, mi pare che non esista contraddizione; o meglio, facendo sempre riferimento alle opere letterarie (ad esempio, un bel libro) credo che l'editore possa acquistare i diritti di pubblicazione solo per una o più nazioni dove intende far circolare l'opera ed i diritti suoi e dell'autore siano riconosciuti. Quanto ai diritti di quest'ultimo, spesso sono ceduti all'editore che pagherà un tot su ogni copia venduta.
Pretendere che l'autore possa vantare diritti sull'universo mondo sarebbe un controsenso, perché il diritto alla tutela nasce con la pubblicazione e non prima; difatti tenesse l'opera nel cassetto non avrebbe alcun interesse da proteggere. Del tutto simile il caso se la diffusione -poniamo abusiva- avvenisse in lingua chechua; il traduttore avrebbe comunque diritto alla tutela del suo lavoro, l'editore avrebbe da sciogliere in nodo, se c'è, dei diritti esistenti tra autore ed eventuale editore in lingua italiana.
Quanto all'aspetto strettamente legale della questione, non pare che la Lda soccorra là dove il commento afferma che se l' "autore non li concede (i diritti) non si può tradurre il testo" Diciamo invece che è estrememente chiaro che laddove manchi una traduzione "ufficiale" cioè in qualche modo condivisa dall'autore, il traduttore improvvisato avrebbe diritto a sua volta di tutela se depositasse in Siae la sua produzione; e ciò insipendentemente dal fatto che a sua volta abbia eventualmente violato una qualche disposizione. Ove il deposito non sia avvenuto e il traduttore non faccia perciò degli associati Siae, per che l'esercizio della tutale del dda da parte di quest'ultima non possa avvenire per mancanza del presupposto oggettivo. Circa il non "non poter tradurre" mi piacerebbe leggere la norma del diritto positivo che lo proibisca o ne vieti la circolazione (della ttraduzione) in difetto del previo consenso dell'autore.
Sarebbe utile sentire in merito il parere di un legale che per avventura si aggirasse nei meandri del forum. |
|
Top |
|
|
|
|
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
|
|