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ili07 Dio maturo


Registrato: 29/05/07 23:58 Messaggi: 3913
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Inviato: 20 Ott 2009 23:37 Oggetto: E' troppo tardi per il posto fisso? |
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Il governo ne ha sparato un'altra....
Tremonti ha esternato il suo sentimento (fino ad oggi) segreto per il posto fisso lavorativo..
Citazione: | La mobilità del lavoro e la precarietà non costituiscono un valore in sè, anzi, per l'Italia, come per molti paesi dell'Europa Occidentale, il posto di lavoro fisso è preferibile, dal momento che costituisce la base per la stabilità della società. |
REAZIONI:
UIL
"Parla come se fosse un nostro iscritto"
CGIL
"Chiedete un commento sul tema a Confindustria"
Confindustria
«MA PORCAPUTT ......hem......nessuno è ovviamente a favore della precarietà e dell'insicurezza, in un momento come questo in particolare, noi siamo per la stabilità delle imprese e dei posti di lavoro, che per altro non si fa per legge, mentre riteniamo che la cultura del posto fisso è un ritorno al passato non possibile»
Berlusconi
"cribbio ci mancava solo questa......hem......sono daccordo con Tremonti "
ili07
detto tra noi pure io sono per il posto fisso, perchè la precarietà all'Italiana è pari alla disoccupazione....
e ritengo che comunque la professionalità con la precarietà abbia tutto da perderci....e non solo quella visto che poi ci si ritrova a dover insegnare il lavoro a 10persone diverse in un anno...
inutile spreco di risorse!!!
e a chi evidenzia la non licenziabilità dei "fannulloni" basterebbe rispondere che le norme per licenziare un ca****one già ci sono....basta applicarle...
idem per l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori che sta benissimo dove sta e che mi preme sottolineare vale solo per le imprese che hanno più di 15 lavoratori
Citazione: | Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell?art.1 ? Legge n. 108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore |
......il quale comunque viene usato più che altro per riconoscere i propri diritti in quanto è raro che il lavoratore ingiustamente licenziato torni nella azienda licenziataria perchè comunque teme azioni di mobbing e di ritorsione....
detto questo.....voi cosa ne pensate del posto fisso??
e secondo voi è possibile riconquistarlo oggi dopo che si è data tanta libertà agli imprenditori con contratti a progetto, CO.CO.CO, ambarabà ci ci co co, Pippo Pluto, Topolino, ecc??? |
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Blacks84 Dio maturo


Registrato: 26/04/07 14:50 Messaggi: 2446 Residenza: Nelpaese bagnato da tre mari e prosciugato da Tremonti
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Inviato: 21 Ott 2009 10:43 Oggetto: |
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ili07 ha scritto: | detto questo.....voi cosa ne pensate del posto fisso??
e secondo voi è possibile riconquistarlo oggi dopo che si è data tanta libertà agli imprenditori con contratti a progetto, CO.CO.CO, ambarabà ci ci co co, Pippo Pluto, Topolino, ecc???
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ma con la crisi che c'è, esiste ancora il posto fisso?
Nel settore in cui lavoro, da un pò di mesi ho realizzato che anche un contratto a tempo indeterminato in una PMI, non vuol dire nulla. Ho salutato troppi ex colleghi.
Purtroppo la flessibilità del lavoro è stata usata come un'arma per sottopagare le persone. |
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fulmine Dio maturo


Registrato: 23/03/08 16:54 Messaggi: 3345 Residenza: olimpio
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Inviato: 21 Ott 2009 20:56 Oggetto: |
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Non è che il posto fisso non esiste ma il nostro governo ha fatto di tutto per destabilizzarlo. Ora sentivo parlare di una nuova proposta e cioè che al lavoratore interinale dopo un tot, forse un anno, non possono fargli più contratti a tempo indeterminato ma passarlo a deterninato. Certamente come costo uno a tempo determinato vale 3 o 4 interinali ma come professionalità 3 o 4 interinali non ne valgono uno fisso e non per colpa loro ma della precarietà a cambiare ogni volta tipo di mansione senza approfondirne una  |
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