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La Corte di Giustizia ridimensiona l'equo compenso
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Autore Messaggio
Zeus News
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MessaggioInviato: 25 Ott 2010 11:59    Oggetto: La Corte di Giustizia ridimensiona l'equo compenso Rispondi citando

Commenti all'articolo La Corte di Giustizia ridimensiona l'equo compenso
Illegittima l'applicazione indiscriminata voluta dal decreto Bondi.


Il ministro Sandro Bondi
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ercole69
Eroe in grazia degli dei
Eroe in grazia degli dei


Registrato: 22/11/06 09:20
Messaggi: 149

MessaggioInviato: 26 Ott 2010 05:26    Oggetto: Perfetto: così da iniquo diventa impossibile Rispondi citando

Adesso il balzello è pagato all'orgine dai distributori che lo ribaltano sui negozi i quali lo ribaltano sui clienti a loro volta; i grossisti vendono quantità enormi di prodotti, quindi i pagamenti anche fatti su base mensile o trimestrale sono cospiqui e facili da gestire.
Se diventerà da pagare in funzione dell'utilizzatore finale il versamento dovranno farlo i negozi i quali dovranno gestire questa cosa attraverso probabilmente dei registri (chi fa ricevute o fatture potrebbe aggiornare il software ma chi ha solo il registratore di cassa come fa?). Inoltre perchè se un azienda compra un disco da 1TB non lo deve pagare (che poi magari lo usa il figlio del direttore per i film) e se lo compro io per le foto di casa mia e i filmini delle vacanze si?
Resta iniquo comunque, diventerà più complesso da gestire e conoscendo la burocrazia italiota aumenterà i costi di gestione erodendo ancor più ii esigui margini dei negozi e farà fiorire dei vendtori senza scrupoli che dichiareranno tutte le vendite fatte in esenzione.
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Zeus
Amministratore
Amministratore


Registrato: 21/10/00 01:01
Messaggi: 12777
Residenza: San Junipero

MessaggioInviato: 26 Ott 2010 08:15    Oggetto: Rispondi citando

Le imprese possono già chiedere il rimborso, e questo da anni, sia pure con modalità talmente assurde che sono pochi a farlo.

Citazione:
Prodotti acquistati da imprese per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri

Rientrano nella categoria tutti i prodotti acquistati da imprese e da queste ultime destinati all’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni.

Per i prodotti in questione l’impresa acquirente ha facoltà di richiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore alle condizioni che seguono:

a) che l’impresa acquirente:

* utilizzi i prodotti esclusivamente per l’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni;
* abbia preventivamente adottato un codice di condotta interno volto espressamente a prevenire comportamenti illeciti, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e di terzi che hanno accesso ai propri uffici, magazzini e stabilimenti di produzione, in ordine all’utilizzazione di tali prodotti (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di prodotti, etc.);
* abbia introdotto al proprio interno procedure di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione di comportamenti difformi dalle prescrizioni del codice di condotta;
* si impegni a consentire alla SIAE l’esercizio dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione, per fini diversi dalla “copia privata”, dei prodotti per i quali richiede il rimborso del compenso per “copia privata”;
* sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio;
* sia titolare di partita IVA;

b) che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a prodotti acquistati dal richiedente per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata”.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei prodotti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.IMP., dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

Unitamente alla richiesta di rimborso, il richiedente dovrà allegare:
- Fattura/e di acquisto dalla/e quale/i risultano quantità, tipo e marchio/i dei prodotti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”.

Inoltre, se la fattura/e di acquisto non comprova l’avvenuto pagamento (quietanza), il richiedente farà riserva di far pervenire alla SIAE entro il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è/sono stata/e emessa/e la/e fattura/e di acquisto, la quietanza con timbro e firma del fornitore.

Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). Per informazioni: copiaprivata.rimborsi@siae.it.


L'ultima modifica di Zeus il 26 Ott 2010 13:03, modificato 1 volta
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merlin
Dio maturo
Dio maturo


Registrato: 15/03/07 23:32
Messaggi: 2421
Residenza: Kingdom of Camelot

MessaggioInviato: 26 Ott 2010 11:08    Oggetto: Rispondi citando

zeussino ha scritto:
Le imprese possono già chiedere il rimborso, e questo da anni, sia pure con modalità talmente assurde che sono pochi a farlo.
Citazione:
Prodotti acquistati da imprese per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri [...]

Infatti. Il costo della burocrazia è tale che l'utente medio/piccolo non ne ha la convenienza; la legge pare fatta per l'editoria in grande stile, con buona pace dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in generale ad al fisco in particolare.
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solbica
Mortale devoto
Mortale devoto


Registrato: 18/01/10 10:11
Messaggi: 6

MessaggioInviato: 26 Ott 2010 14:53    Oggetto: Rispondi citando

Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome e non sforziamo la nostra psiche a masturbarsi per inventare definizioni quando esistono già nel vocabolario della lingua italiana.
Cose come questa si chiamano "truffe"!
A volte mi chiedo se queste persone che presentano e votano leggi come queste non siano da considerare "mandanti" e quindi responsabili per quegli atti che poi qualcuno va a compiere perchè esasperato dalla vessazione a cui è sottoposto.
E la magistratura che fa?!
Possibile che non ci si rende conto dell'anticostituzionalità della cosa?
Ma probabilmente c'è qualc'un altro a cui prestare attenzione!

Paghiamo gente, paghiamo.
Finchè dura!
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{paolo del bene}
Ospite





MessaggioInviato: 26 Ott 2010 15:49    Oggetto: Rispondi

ho vinto contro Sando Bondi !

http://forum.zeusnews.com/viewtopic.php?t=47448
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