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Zeus News Ospite
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MaXXX eternal tiare Dio maturo
Registrato: 18/02/09 11:13 Messaggi: 2290 Residenza: Dreamland
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Inviato: 10 Mag 2013 13:55 Oggetto: |
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Sentito alla radio ieri, idea interessante specie per chi deve arrotondare.. peccato che necessiti per forza di un iphone da 600€ |
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merlin Dio maturo
Registrato: 15/03/07 23:32 Messaggi: 2421 Residenza: Kingdom of Camelot
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Inviato: 11 Mag 2013 16:04 Oggetto: |
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Peccato che per scattare foto all'interno di una struttyra occorra il permesso esplicito del proprietario / responsabile... |
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anyfile Semidio
Registrato: 27/08/05 16:20 Messaggi: 408
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Inviato: 11 Mag 2013 16:16 Oggetto: |
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Ma siamo proprio sicuri della legalità della cosa?
A quanto mi risulta in molti negozi non vogliono che una persona fotografi
Un tempo se solo andavi in giro con una macchina fotografica i commessi ti si scagliavano addosso, probabilmente ora sia per il fatto che oramai è normalissimo vedere la gente armeggiare con i telefonini sia che in molti negozi il commesso non lo trovi neppure se lo cerchi, la probabilità di beccarsi un rimbrotto o peggio saranno più basse, ma ciò non toglie che si sta fotografando all'interno di una proprietà privata, prodotti non tuoi senza aver chiesto il loro permesso (e per di più a fini commerciali)
E per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, questo è possibile soltanto se è veramente occasionale, per un tempo limitato. Se invece si fa un contratto "a chiamata", dubito che possa valere (mi pare che ci siano delle norme specifiche per il contratto "a chiamata"). |
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MaXXX eternal tiare Dio maturo
Registrato: 18/02/09 11:13 Messaggi: 2290 Residenza: Dreamland
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Inviato: 12 Mag 2013 10:30 Oggetto: |
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Avete ragione, il gioco non vale la candela. |
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{Michele} Ospite
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Inviato: 12 Mag 2013 12:28 Oggetto: |
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Condorco ecco qui un elenco di divieti che ho trovato pubblicati da un fotografo (non ho verificato ma molti già li conoscevo quindi li reputo attendibili)
Non si può fotografare in luoghi pubblici con grandi assembramenti (appunto) come stazioni, aeroporti, moli, fari, ecc ecc presumo per motivi di terrorismo.
Ugualmente in luoghi pubblici come ospedali, inps, anagrafe, biblioteche, ecc (penso per privacy e 'cosa dello stato').
Non si possono fotografare banche, bancomat, ecc (per sicurezza)
Non si possono fotografare centrali, acquedotti, dighe, cantieri, ecc
Non si possono fotografare gli interni di cattedrali, chiese e luoghi di culto di nessuna fede (privacy e distrazione al raccoglimento).
Non si può fotografare nei negozi, inclusi centri commerciali incluse le aree 'comuni' (come i corridoi fra negozi) perchè hanno paura che ti metti a fare raccolta di prezzi per la concorrenza e sopratutto gli rubi le idee di marketing per come dispongono la merce (forniture, posizioni, ecc ecc).
Non si possono fotografare benzinai, autogrill, caselli autostradali, (penso per gli stessi motivi delle stazioni).
Non si possono fotografare praticamente nulla che sia coperto da diritti di sfruttamento e copyright (quindi teoricamente quando fotografi in strada devi far attenzione a non riprendere cartelloni pubblicitari di un concerto con la foto dei cantanti o di una mostra d'arte che rappresenti un'opera).
Non si possono fotografare fabbriche neppure da fuori (segreti industriali ed ancora una volta terrorismo).
Non si possono fotografare opere d'arte ove stacchi un biglietto per entrare (oltre agli affreschi che dicono si consumano col flash anche senza flash).
Non puoi fotografare nessuna persona in divisa di nessuna categoria (ed ovviamente non i mezzi, armi, caserme, carceri, ecc).
Non si possono fotografare proprietà private ed effettivamente ha un senso perchè se no si entra in una casa con un teleobbiettivo, ma la facciata del palazzo che ci piace è ugualmente una proprietà privata che non andrebbe ripresa.
Ed ovviamente per tutte le foto che fai per strada devi richiedere a tutte le persone riprese anche da dietro l'autorizzazione per la privacy.
Non puoi fotografare espressamente estranei (su questo sono abbastanza daccordo sopratutto se fotografi il bimbo di un altro o un cane bello ma non tuo). |
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merlin Dio maturo
Registrato: 15/03/07 23:32 Messaggi: 2421 Residenza: Kingdom of Camelot
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Inviato: 12 Mag 2013 21:36 Oggetto: |
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circa i permessi / divieti a fotografare occorre fare una precisazione.
Luoghi pubblici: vietato fotografare caserma, stazioni, in genere installazioni e impianti che rivestono (rivestivano?) interesse militare o economico (aziende a partecipazione pubblica) anche se solo gli esterni.
Luoghi privati (anche se aperti al pubblico: ad es. chiese) ma solo all'interno; sono quindi esclusi i monumenti, purché ripresi dall'esterno.
Nota: l'ultravioletto del flash alla lunga scolorisce come la luce solare diretta. Inoltre c'è la volontà di tutelare l'interesse economico di chi vende libretti, foto, dia ecc. che poi spesso sono i proprietari o altri che in qualche modo lucrano sull' esclusività del prodotto commerciale.
Persone: si può fotografare tutto, purché non sia in modo fastidioso, di quanto pubblicamente avviene. Comprese le persone, i passanti occasionali ecc.
Tuttavia è vietato usare le fotografie al di fuori dell'uso personale in casa propria (ad es. non puoi mostrarle a una tavolata do amici) se non con l'esplicito consenso delle persone ritratte con esonero da responsabilità e dichiarazione esplicita di non pretendere compenso alcuno.
Se poi ci sono minori, sono i genitori che devono dichiarare quanto sopra.
In sostanza, meglio limitarsi a fotografare i parenti e tenersi ben nascoste a casa le relative riprese. |
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{Carlo} Ospite
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Inviato: 13 Mag 2013 05:19 Oggetto: |
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Direttamente dal sito di BeMyEye:
Citazione: |
E lecito fotografare merce nei negozi o annotarne i prezzi?
Sì, in via generale, qualora non vi sia un espresso cartello di divieto esposto all'ingresso. In assenza di tale divieto non è necessario chiedere il premesso. Il titolare del negozio o un commesso hanno comunque titolo per chiedere che non vengano fatte foto.
In assenza di divieti - scritti o verbali - la condotta dell'Eye nell’ambito di locali a cui ha avuto libero accesso deve intendersi legittima fintantoché non cagioni un danno ingiusto a terzi.
Naturalmente, tale attività, legittima in via generale, può assumere carattere di illegittimità se il suo autore - l’Eye – la compie con modalità tali da integrare condotta illecita, ad es. ai sensi delle norme in materia di ordine pubblico, tra cui l’art. 660 c.p. in materia di molestia o disturbo alle persone.
- Con riferimento alla Privacy
Con riferimento alla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice Privacy”) questa non riguarda più le persone giuridiche o i loro dati. Un negozio e la merce in essa esposto non sono quindi titolari di un diritto alla privacy.
A seguito dell'introduzione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto Salva-Italia) convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, la definizione di “dato personale” contenuta all’art. 4, comma 1, lett. (b) del Codice Privacy è stata modificata. A tal riguardo, si noti che nella definizione di “dato personale” è stato soppresso il riferimento alle persone giuridiche, enti od associazioni identificati o identificabili, con ciò determinando che attualmente “dato personale” è qualsiasi “informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.”
- Con riferimento alla normativa in materia di concorrenza sleale
Con riferimento alla normativa in materia di concorrenza sleale e, in particolare alla correttezza professionale di cui all’art. 2958, comma 3, cod. civ., rimane lecita l'attività di un Tenant che utilizzi BeMyEye per una costante e sistematica attività di osservazione e controllo di concorrenti.
In concreto, nella casistica giurisprudenziale italiana sono state considerate illegittime, in quanto atti di concorrenza sleale nel senso sopra indicato, condotte consistenti nella cd. concorrenza parassitaria (che si realizza nella continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente) o nella sottrazione di segreti (che si realizza nel comportamento diretto ad appurare, con mezzi subdoli, notizie che, pur senza essere veri e propri segreti aziendali, l’impresa concorrente non abbia messo, né ritenga di mettere, a disposizione del pubblico).
In proposito, può osservarsi che, in primo luogo, la osservazione di merci di concorrenti esposte in luoghi aperti o esposti al pubblico non costituisce atto di concorrenza parassitaria da parte del Tenant in quanto, affinchè si realizzi tale forma di concorrenza, è necessario che a tale osservazione segua la effettiva messa in atto da parte del Tenant di una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente (Cass. 84/5852). Evidentemente, quindi, l’utilizzo delle Funzioni a scopo di mera osservazione del concorrente è di per sé legittimo, mentre sarà illegittima la successiva, ma ben distinta, condotta del Tenant che decida poi, a proprio rischio, di servirsi di tali informazioni per imitare le iniziative del concorrente, posto che tale attività imitatoria è estranea alle Funzioni e sarà quindi ascrivibile all’esclusiva responsabilità del Tenant.
In secondo luogo, la osservazione – attraverso le Funzioni – delle merci secondo quanto sopra indicato non integra nemmeno il caso della concorrenza sleale per sottrazione di segreti, perché le informazioni acquisite tramite tale osservazione sono prive di qualsiasi segretezza in quanto, appunto, messe a disposizione del pubblico dallo stesso concorrente. In proposito, la giurisprudenza ha infatti chiarito che, perché vi sia concorrenza sleale per sottrazione di segreti, occorre che la notizia non sia facilmente conseguibile, che le misure adottate a sua salvaguardia ne importino una peculiare qualificazione, e che per i terzi ne sia preclusa o resa oltremodo difficoltosa l’acquisizione (Cass. 83/1413 e Trib. Verona 28.12.1985).
- Con riferimento all tutela dell’immagine e dei diritti di proprietà intellettuale
Con riferimento alla normativa in materia di tutela dell’immagine e dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente spettanti al titolare dei locali o delle relative merci, l'attività dell'Eye o del Tenant sono parimenti lecite.
Su tale aspetto, deve peraltro distinguersi tra i diritti di immagine e di proprietà intellettuale inerenti ai locali e alle merci e i diritti inerenti alle informazioni acquisite e poi elaborate tramite le Funzioni di BeMyEye.
Infatti, si potrebbe argomentare che, in conformità ai diritti posti in capo al titolare dei diritti di immagine e di proprietà intellettuale o industriale su locali o merci (sia che si tratti di diritti d’autore che di diritti di marchio e di conseguente sfruttamento dei prodotti contraddistinti da tale marchio ai sensi della legge 633/1941 e del d. lgs. 30/3005) le immagini relative ai locali o alle merci non possano essere sfruttati mediante ripresa e creazione di contenuti in cui tali locali o merci costituiscano il soggetto e che, come tali, traggano il proprio valore proprio dall’immagine di tali locali o merci.
Per contro, va osservato che le informazioni acquisite e poi elaborate tramite le Funzioni non hanno quale soggetto i locali o le merci in sé, bensì un insieme di informazioni (quali appunto la presenza, il prezzo esposto ed il posizionamento delle merci) che non riguardano elementi protetti da diritti di immagine o di proprietà intellettuale o industriale inerenti a tali locali o merci e che, pertanto, sono liberamente suscettibili di raccolta e elaborazione, con conseguente creazione di un contenuto nuovo dotato di un autonomo valore e suscettibile di autonoma circolazione, distinta dall’immagine dei locali e delle merci.
Di conseguenza si può concludere che tali contenuti non sfruttino economicamente locali e merci di terzi ma, al contrario, costituiscano creazioni distinte che, come tali, siano suscettibili di protezione in capo al loro autore (l’Eye) il quale ne può quindi legittimamente disporre cedendoli a BME, il quale a sua volta li può acquistare ai sensi delle Condizioni Generali per poi ritrasferirli al Tenant, sempre ai sensi delle Condizioni Generali. |
Temo che a molti faccia proprio schifo lavorare, un iPhone 3GS 600 euro? Ma quando mai? Con 250 lo trovate usato da Gamestop, o rivolgetevi a Ebay, se lo volete nuovo non e' certo per guadagnare ma per essere alla moda, in fondo siete abituati alle comode rate no?. Ora mi verrete a dire che pagano poco e non c'e' garanzia di guadagno.
Vero... ma il rischio e' la base del guadagno, temo che troppi attendano il giorno di paga/sussidio. |
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Zeus News Ospite
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Inviato: 17 Mag 2013 11:30 Oggetto: |
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BeMyEye, guadagnare facendo foto con lo smartphone. Un'app per iPhone e Android consente di realizzare piccoli guadagni svolgendo rilievi fotografici per le aziende. |
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{Jenny} Ospite
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Inviato: 29 Nov 2015 15:20 Oggetto: |
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I compensi per gli incarichi sono ridicoli.
Dovreste informarvi, ci sono agenzie serie che pagano compensi equi, questi sfruttano, in mala fede, persone che non sanno che il mystery shopper è un lavoro, e come tale va pagato (e non 3-4-5 E a incarico). |
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