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Zeus News Ospite
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Inviato: 06 Dic 2002 01:00 Oggetto: Privacy e anonimato in biblioteca |
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Commenti all'articolo Privacy e anonimato in biblioteca
Le biblioteche, accanto ad informazioni che sono totalmente pubbliche, a cominciare di cataloghi di libri, periodici ecc., ne gestiscono altre che invece coinvolgono in modo non trascurabile i problemi di riservatezza: si tratta delle informazioni riguardanti i servizi al pubblico, e quindi l'uso che gli utenti fanno della biblioteca: prestiti locali e interbibliotecari ed eventualmente, a seconda di come la biblioteca è organizzata, anche altre, come presenze e letture in sede, richieste di informazioni bibliografiche, ricerche sui cataloghi e altre fonti informative. |
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Daniele Ospite
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Inviato: 06 Dic 2002 14:33 Oggetto: ma il garante? |
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Il dpr 318/99 impone alcune misure OBBLIGATORIE per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili; è dunque obbligatorio scrivere, per coloro che sono soggetti al trattamento di tali dati, un DPSS (documento programmatico sulla sicurezza) che, dopo aver effettuato l'analisi dei rischi, imponga alcune misure minime di sicurezza, comunicando al Garante gli archivi e le misure messe in atto per proteggerli.
Tutto questo necessita di un' approvazione che, se manca, comporta, a fronte di una fuga di notizie, la reclusione fino a 2 anni per il Responsabile del Trattamento. (in mancanza di nomina scritta è responsabile il titolare)
Questo per dire che le informazioni, il trattamento, i responsabili ed il consenso DEVONO essere dichiarati per legge.
Ora, la domanda è: sono in regola le biblioteche?
Ciao |
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Nadia Pagni Ospite
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Inviato: 17 Dic 2002 14:33 Oggetto: Come trattare le immagini dei cittadini? |
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Dalla lettura dell'articolo di Pavoletti (articolo difficile per le competenze che richiede) pongo all'attenzione un altro problema di privacy in biblioteca che avrebbe bisogno di qualche delucidazione. Nell'intento di catalogare il materiale multimediale delle nostre biblioteche per poi immetterlo nel catalogo collettivo provinciale e quindi
renderlo prestabile come un qualsiasi altro documento, ci siamo posti il problema di quel materiale locale (VHS o Cd, DVD, ecc.) prodotto in proprio dall'Amministrazione Comunale o da singoli cittadini per testimoniare manifestazioni o tradizioni locali.
Questo materiale necessariamento mostra e rende pubbliche immagini di cittadini (anche minori come quando si entra a filmare nelle scuole ) ai quali - nel momento in cui il prodotto multimediale è reso pubblico - non è mai stato chiesto il permesso. Ciò che chiedo è questo:
La legge di riferimento è ancora la 675 del 1997-"Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"?
Per i documenti locali, prodotti in proprio, da un amatore o da un semplice cittadino, addirittura su incarico del Comune, che meritano di essere conservati dalle biblioteche e che di conseguenza possono essere prestati, è necessario chiedere ai cittadini la cui immagine compare nel prodotto, una liberatoria, ossia un permesso per poter rendere pubblica la loro immagine? Per esempio una VHS che riprende l'attività di laboratorio teatrale di una classe elementare per diventare documento pubblico posseduto dalla biblioteca necessita di un permesso dei genitori a rendere pubblica l'immagine dei loro bambini?
Non voglio farla tanto lunga, spero di essere stata chiara e che sia emerso il problema. Per il momento mi fermo qui in attesa di una risposta.
Ringrazio e saluto cordialmente. |
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avv. enrico bianco Ospite
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Inviato: 21 Dic 2002 20:51 Oggetto: come trattare le immagini di privati cittadini |
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Premesso che la disciplina in materia di tutela della privacy è sempre costituita, in primo luogo, dalla legge 675 del 1997, mi pare che la questione posta da Nadia Pagni riguardi anche ed anzi soprattutto il cosiddetto diritto all'immagine garantito dall'art. 10 del Codice civile e dagli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore.
Alla luce di tali norme e dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, l'immagine di una persona può essere resa pubblica nei seguenti casi:
- se c'è il consenso di un'interessato;
- se si tratta di persona nota;
- se la riproduzione dell'immagine è giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali;
- se si tratta di fatti svoltisi in pubblico o di pubblico interesse.
Ritengo, quindi, che la conservazione e la dazione in prestito di documenti audiovisivi sia comunque lecita, anche senza il consenso delle persone interessate, quando tali documenti riproducano eventi pubblici o di pubblico interesse. E ciò tanto più quando la riproduzione delle immagini risponda ad interessi scientifici, didattici o comunque culturali.
Più delicato si presenta il caso prospettato di un video che rappresenti l'attività di laboratorio teatrale di una classe di scuola elementare. E' vero che anche in tal caso sussiste indubbiamente uno scopo di informazione e culturale, ma essendovi rappresentati dei minori - se il documento non sia già stato reso pubblico e ove non sia stato già espressamente prestato da parte dei genitori a chi ha realizzato il video il consenso alla sua diffusione - sarebbe consigliabile che la biblioteca ottenesse tale consenso.
Tanto più che la conservazione e diffusione di tali immagini può considerarsi, ai sensi della legge n. 675/96, un trattamento di dati personali, alcuni dei quali "sensibili", idonei cioé a rivelare l'origine razziale o etnica della persona o il suo stato di salute (nel video in questione potrebbero essere, per esempio, riprodotte le immagini di scolari extra - comunitari o affetti da handicap).
Direi anzi che in questo ed in simili casi sia necessaria anche la richiesta di autorizzazione al Garante per la tutela dei dati personali.
In ogni caso, mi pare opportuna, considerata la delicatezza della questione, la richiesta da parte della biblioteca di un parere al Garante. |
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