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Problema con Daemon tools
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Autore Messaggio
dasio78
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Registrato: 22/06/06 23:05
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MessaggioInviato: 29 Mag 2007 14:21    Oggetto: Problema con Daemon tools Rispondi citando

Salve a tutti.

Devo caricare con Daemon tools una banca dati sull'hard disk.

dopo averla installata e caricata sull'unità virtuale, però quando vado ad aprirla, mi appare questa finestra.

Avendo io legittimamente acquistato la copia, come posso evitare che questa protezione mi impedisca di installare il programma direttamente sul mio hard disk??

Grazie in anticipo
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chemicalbit
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Registrato: 01/04/05 18:59
Messaggi: 18597
Residenza: Milano

MessaggioInviato: 29 Mag 2007 15:19    Oggetto: Rispondi citando

In Italia è vietato aggirare le protezioni
(anche quando lo si sta facendo per far euna copia / ecc. che si avrebbe teoricamente diritto a fare).

Puoi provare a restituire al venditore tale CD sostenendo che un CD così lo consideri "difettoso"
(sopratutto se all'acquisto non ti hanno informato di tale limitazione)
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dasio78
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Registrato: 22/06/06 23:05
Messaggi: 6282

MessaggioInviato: 29 Mag 2007 20:11    Oggetto: Rispondi citando

Art. 64-ter legge 22 aprile 1941, n. 633

SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.


1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

(...)

SEZIONE VII
Banche di dati


Art. 64-quinquies

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Art. 64-sexies


1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.


Forse per le banche dati, o i programmi per elaboratore (software) la cosa è diversa...
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FreeSpirit
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Residenza: Olimpo Informatico

MessaggioInviato: 31 Mag 2007 19:48    Oggetto: Rispondi citando

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Gateo
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Registrato: 17/11/03 19:16
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MessaggioInviato: 01 Giu 2007 16:18    Oggetto: Rispondi citando

dasio78 ha scritto:
Art. 64-ter legge 22 aprile 1941, n. 633

SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
....
Ci vorrebbe un avvocato per capire da li' se hai diritto o meno alla tua copia... Twisted Evil
E se ti da ragione, potresti aprire un interessante contezioso sulla pratica delle protezioni "illegali" da parte dei fornitori.
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FreeSpirit
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MessaggioInviato: 04 Giu 2007 17:59    Oggetto: Rispondi citando

Gateo ha scritto:
...E se ti da ragione, potresti aprire un interessante contezioso sulla pratica delle protezioni "illegali" da parte dei fornitori.


Magari un'associazione di consumatori potrebbe cercare di vederci chiaro...

Mettersi da soli a fare un procedimento del genere, è pura utopia grazie alla Giustizia italiana Twisted Evil
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 04 Giu 2007 19:52    Oggetto: Rispondi

Gateo ha scritto:
Ci vorrebbe un avvocato per capire da li' se hai diritto o meno alla tua copia... Twisted Evil
In Italia neppure quello.

E' capitato spessissimo che due giudici in due divrse sentenze abbiano detto l'unoil contrario dell'altro (es. il famoso "per lucro" richiesto per punire penalmente la copia di sotware prima della modifica della lege Urbani).
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