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Cancellazione ipoteca mutuo
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metmarte
Eroe in grazia degli dei
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MessaggioInviato: 01 Feb 2007 11:58    Oggetto: Cancellazione ipoteca mutuo Rispondi citando

Nel nuovo decreto stabilito con il Consiglio dei Ministri del 25.01.07 (quello delle ricariche telefoniche tanto per intenderci) che deve essere ancora pubblicato sulla GU c'è un articolo che mi interessa particolarmente.
L'articolo 6 ovvero quello relativo alla cancellazione dell'ipoteca alla fine del pagamento del mutuo SENZA ATTO NOTARILE (che costa circa 600 euro).
Qualcuno di voi sa dirmi se varrà anche per chi ha finito di pagare nel 2006?

grazie e ciao
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madvero
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MessaggioInviato: 02 Feb 2007 00:02    Oggetto: Rispondi citando

sei fortunato: è in gazzetta ufficiale oggi (e il provvedimento entra in vigore domani)!!!
non ti metto il link perchè funziona solo per qualche mese (la gazzetta ufficiale è consultabile gratis per 60 giorni), ma ti basta andare sul sito della gazzetta ufficiale e cercare la G.U. n° 26 del 01/02/2007.

copioincollo l'articolo del decreto legge in oggetto:
Citazione:
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei
mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se
il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal
creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima
dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno
successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione
dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del
presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.


purtroppo però non so rispondere alla tua domanda.
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metmarte
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MessaggioInviato: 02 Feb 2007 10:17    Oggetto: Rispondi citando

che rapidità.
Ora per chiarire il mio dubbio bisognerà attendere i decreti attuativi che dovrebbero regolamentare le varie casistiche.

Grazie per la segnalazione
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metmarte
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 16:15    Oggetto: E' RETROATTIVO Rispondi citando

Anche chi ha terminato di pagare il mutuo prima del 2007 ed ha ancora attiva l'ipoteca può farla cancellare senza dover pagare un notaio.

Lo stabilisce la legge di conversione 40/2007 del 02.04.2007 (quella che converte in legge il decreto Bersani di Gennaio) nell'articolo 13 comma 8-terdecies.
In pratica chi ha già finito di pagare il mutuo deve solo fare richiesta alla banca tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Spero possa servire a qualcuno.
A me farà risparmiare circa 600 euro.

PS: La legge è già in vigore ma le banche e la conservatoria hanno tempo 60 gg per adeguarsi. Quindi in pratica dal 02/06/07
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 16:43    Oggetto: Re: E' RETROATTIVO Rispondi citando

metmarte ha scritto:
PS: La legge è già in vigore ma le banche e la conservatoria hanno tempo 60 gg per adeguarsi. Quindi in pratica dal 02/06/07
Invece -se non ricordo male- la Urbani per vietare lo scaricare da internet di film e simili coperti da diritto d'autore anche non a scopo di lucro,
entravva in vigore a tutti glieffetti ilgiorno dopo la pubblciazione in gazzetta ufficiale del decreto legge.

(eh, ma quelle sono cose gravi! Rolling Eyes )
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madvero
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 18:03    Oggetto: Re: E' RETROATTIVO Rispondi citando

metmarte ha scritto:
Lo stabilisce la legge di conversione 40/2007 del 02.04.2007 (quella che converte in legge il decreto Bersani di Gennaio) nell'articolo 13 comma 8-terdecies.

e bella metmarte !!!
grazie, vado subito a leggermi la gazza: voglio vedere quali altre conversioni (che aspettavo) hanno fatto.
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madvero
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 18:07    Oggetto: Rispondi citando

orc... niente, solo la conversione pari pari.
mi tocca aspettare come si muoverà la bce nei prossimi 60 giorni.
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madvero
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 18:08    Oggetto: Rispondi citando

rettifico: prima mi leggo tutte le note, magari c'è speranza.
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metmarte
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 18:16    Oggetto: meglio verificare Rispondi citando

non so cosa cerchi ma ti conviene verificare bene.
Io cercavo la conversione dell'articolo 6 del decreto e m'è venuto un colpo quando ho visto che era stato "soppresso".
Poi leggendo tutto mi sono accorto che era stato integrato nel nuovo articolo 13 in modo più chiaro del vecchio articolo 6 (che non specificava cosa fare per i mutui già estinti).
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madvero
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MessaggioInviato: 10 Apr 2007 21:22    Oggetto: Rispondi citando

io cerco la portabilità del mutuo da una banca all'altra senza spese e sena penali.
hai voglia a cercare... Laughing
va a finire che 8 e 8-bis li imparo a memoria...
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Gino80
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MessaggioInviato: 29 Ago 2007 12:31    Oggetto: Rispondi

E aggiungo che grazie al Decreto Bersani una volta estinto il mutuo non è più necessaria l'autentica del notaio. Questo è ottimo perché fa risparmiare tanti bei soldini Smile

Qui puoi trovare altre info al riguardo:
link
Citazione:
Il decreto Bersani sulle liberalizzazioni ha introdotto novità sulla cancellazione dell'ipoteca sulla casa: una volta estinto il mutuo, non è più necessaria l'autentica del notaio. E' la banca infatti che comunica entro trenta giorni l'estinzion alla Conservatoria, che poi provvede alla cancellazione dell'ipoteca.
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